Per affrontare il problema della sicurezza delle costruzioni nei confronti del rischio sismico in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il complesso organismo delle detrazioni fiscali, introducendo le novità della legge di Bilancio 2017.

Il cambiamento maggiore riguarda il SISMABONUS, a seguito dell’emanazione delle Linee guida sulla classificazione sismica, prevedendo misure rafforzate per gli immobili produttivi ed abitativi.

Le agevolazioni fiscali previste per l’adeguamento e miglioramento antisismico consistono in:

detrazioni fiscali fino a € 96.000,00 in 5 anni

detrazione del 50% delle spese sostenute per la classificazione del rischio sismico

detrazione del 70% (75% per gli edifici condominiali) delle spese sostenute per il miglioramento di una classe di rischio

detrazione dell'80% (85% per gli edifici condominiali) delle spese sostenute per il miglioramento di due classi di rischio.

Obiettivi dell'adeguamento sismico

Aumentare il livello di sicurezza degli utilizzatori

Ridurre il rischio di danni alla costruzione o a quelle adiacenti

Ridurre l’impatto economico della conseguenza dei danni prodotti dal sisma.

Vantaggi dell'intervento

Sicurezza delle persone

Sicurezza dei macchinari, delle attrezzature e delle merci

Garanzia di continuità del ciclo produttivo-commerciale (eliminazione dei fermi produzione)

Riduzione dei costi assicurativi.

Approfondimenti

Incentivi fiscali per le misure antisismiche: le detrazioni d’imposta

Per la concessione di particolari benefici fiscali, l’ordinamento può utilizzare due strumenti: la detrazione di imposta o il credito d’imposta.

La scelta va fatta di volta in volta in ragione di specifiche esigenze, valutazioni o in base agli obiettivi che si intendono raggiungere, in quanto gli effetti della scelta non sono neutri.

Detrazione di imposta: questo strumento fiscale ha significati concreti solo se, in capo al beneficiario della stessa, ci sia un’imposta da pagare.

Se l’ammontare dell’imposta è “incapiente”, il beneficio rimane sulla carta e l’ammontare della detrazione “non utilizzata” si perde.

Credito d’imposta: questo beneficio fiscale, invece, è sempre utilizzabile nella sua interezza e non impatta con situazioni di “incapienza”.

Per gli interventi di “riqualificazione antisismica”, il legislatore ha scelto il meccanismo delle detrazioni, prevedendo, in caso di incapienza, il correttivo della cessione (su base opzionale) della detrazione a favore di chi ha effettuato gli interventi o a terzi (escluse le banche).

Cosa afferma la normativa sull’antisismica

Il D.L. n. 63 del 04/06/2013 (conv. da legge n. 90/13, modificato dalla legge n. 232 dell’11/12/2016) art. 16 in vigore dal 01/01/2017 prevede che:

c. 1 bis

Per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attivitàproduttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

c. 1-ter

A decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (…).

c. 1-quater

Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.

Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

c. 1 quinquies e c. 1 sexies

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%.

Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 01/01/2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

A decorrere dal 01/01/2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le detrazioni per interventi antisismici su edifici residenziali per i contribuenti IRPEF:

-  in qualsiasi zona sismica, 50% delle spese fino ad un ammontare di spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare (dopo il 31/12/2017, 36% e € 48.000,00), da ripartire in 10 quote annuali, di pari importo;

-  in zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2021: 50% delle spese, fino ad un ammontare di spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Se gli interventi comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione è elevata al 70%; se dagli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore la detrazione è elevata all’80%. In entrambi i casi rimane l’ammontare di spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare;

-  gli interventi possono riguardare anche costruzioni non adibite ad abitazione principale;

-  per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta sopra descritte spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%: le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Le detrazioni per interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attività produttive, per i contribuenti IRPEF ed IRES:

-  se ubicate in zone ad alta pericolositàsismica (zone 1, 2 e 3), dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2021, 50% delle spese, fino ad un ammontare di spesa massima di € 96.000,00 per unitàimmobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;

-  se gli interventi comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione è elevata al 70%; se dagli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore la detrazione è elevata all80%. In entrambi i casi rimane l’ammontare di spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare.

Con riferimento agli interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attività produttive, per i contribuenti IRPEF ed IRES, secondo i chiarimenti forniti dalla prassi relativa alle norme previgenti, la detrazione spetta:

-  per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;

-  per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

-  per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

-  gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici;

-  per le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (in base alle modifiche intervenute con la legge di bilancio per il 2017).

Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio:

-  la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità

-  il tipo di utilizzo.

Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità immobiliare.

Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Con riferimento agli interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attivitàproduttive, per i contribuenti IRPEF ed IRES, secondo i chiarimenti forniti dalla prassi relativa alle norme previgenti, si può concludere che:

-  possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento);

-  le spese sostenute per gli interventi possono fruire dell'aliquota del 50% (o 70% o 80%), a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

-  il tetto massimo di spesa agevolata è fissato nella misura di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare;

-  la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

L’aliquota IVA applicabile varia in funzione della tipologia di intervento:

manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del DPR n. 380/01, su immobile strumentale (es. capannone): aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento (eventualmente con applicazione del meccanismo c.d. di “reverse charge” ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter del DPR n. 633/72);

interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, lett. c) e d) del DPR n. 380/01: aliquota in misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72;

-  interventi di demolizione e ricostruzione senza ampliamento di volumetria: aliquota ridotta nella misura del 10 per cento ai sensi del citato n. 127 – quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72.

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