Il 9 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106 (G.U. n. 159 del 10/07/2017) che adegua la normativa nazionale alle disposizioni relative alla commercializzazione dei prodotti da costruzione previste dal Regolamento UE n. 305/2011.
Il provvedimento che introduce nuove sanzioni per il progettista, costruttore, direttore dei lavori o collaudatore di un’opera che ricorre a prodotti non conformi, mantiene valide le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.

Il Decreto detta disposizioni in merito:

1) alla costituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, il quale svolgerà i compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità ed il controllo delle attività di certificazione e di prova degli organismi notificati;

2) alla riconferma del punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione precedentemente istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il punto di contatto svolge la funzione di fornire ad un operatore economico (inteso il fabbricante, il distributore, l’importatore e il mandatario) o a un’autorità competente informazioni in merito:

-  a quali sono le regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di contatto prodotti e informazioni riguardo all’eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull’applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;

-  gli estremi delle autorità competenti in tale Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all’applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio di detto Stato membro;

-  i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico;

3) all’istituzione dell’organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), il quale ha la finalità di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA) per tutte le aree di prodotto previste dal Regolamento UE n. 305/2011;
4) alle condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione richiamando gli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 305/2011;
5) ai requisiti e alle modalità per il riconoscimento degli organismi notificati;
6) alla vigilanza del mercato. In particolare le Amministrazioni competenti effettuano la vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e i prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza.

Le amministrazioni competenti ad effettuare i controlli sono il:

-  Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i materiali e i prodotti per uso strutturale, intesi quelli che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale o geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di resistenza meccanica e di stabilità (di cui al punto 1, dell’allegato I del Regolamento UE n. 305/2011).

-  il Ministero dell’Interno per il requisito relativo ai materiali e ai prodotti per uso antincendio, intesi quelli che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l’incendio, e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di sicurezza in caso d’incendio (di cui al punto 2, dell’allegato I del Regolamento UE n. 305/2011).

-  il Ministero dello Sviluppo Economico per i restanti requisiti di base e relativi:

-  all’igiene, alla salute e all’ambiente (di cui al punto 3, dell’allegato I del Regolamento UE n. 305/2011);

-  alla sicurezza e all’accessibilità nell’uso (di cui al punto 4, dell’allegato I del Regolamento UE n. 305/2011);

-  alla protezione contro il rumore (di cui al punto 5, dell’allegato I del Regolamento UE n. 305/2011);

-  al risparmio energetico e alla ritenzione del calore (di cui al punto 6, dell’allegato I del Regolamento UE n. 305/2011);

-  all’uso sostenibile delle risorse naturali (di cui al punto 7, dell’allegato I del Regolamento UE n. 305/2011).

La vigilanza in questione viene effettuata attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:

-  garantire che i prodotti da costruzione siano conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011 e dalle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell’impiego dei prodotti nelle opere, ai fini dell’impiego;

-  esigere dalle parti interessate l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all’accertamento;

-  prelevare campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili;

-  ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti;

-  ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
7) alle disposizioni procedurali per l’espletamento delle attività di controllo e vigilanza del mercato. In particolare il decreto dispone che con apposito provvedimento, da adottarsi entro il 9 febbraio 2018, saranno previste:

-  le procedure per l’espletamento delle attività di controllo e della vigilanza, le quali devono tener conto di principi consolidati della valutazione del rischio, dei reclami e delle informazioni relative;

-  le modalità operative per l’irrogazione delle sanzioni.

I provvedimenti adottati dalle autorità competenti che proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito, devono:

-  tener conto della proporzionalità della natura del rischio;

-  essere adeguatamente motivati, indicare i mezzi di impugnativa e il termine entro cui è possibile fare ricorso;

-  essere notificati all’interessato entro sette giorni dall’adozione.

8) alle sanzioni applicabili per il mancato rispetto delle citate disposizioni da parte dei seguenti soggetti:

-  fabbricante inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;

-  importatore inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell’Unione, che immette sul mercato dell’Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

-  distributore inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;

-  il progettista, il costruttore, o il direttore dei lavori, o il direttore dell’esecuzione o il collaudatore dell’opera a seconda delle specifiche competenze.

Abrogazioni

A partire dal 9 agosto 2017 perdono efficacia, in quanto abrogate, le precedenti disposizioni in materia e in particolare:

-  il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n.246 recante l’attuazione della Direttiva CEE n. 89/106, relativa ai prodotti da costruzione;

-  i criteri e la modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione di cui al D.M. 9 maggio 2003 n.156.

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