Il 31 dicembre 2016 è entrata in vigore
la L.R. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” che contiene
anche disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, che in particolare
modificano la legge sul governo del territorio (L.R. 11/2004), la legge sul
c.d. “Piano casa” (L.R. 14/2009 e s.m.) nonché la legge sulle procedure
semplificate di sportello unico per le attività produttive - SUAP (L.R.
55/2012).
Approfondimenti
Il Capo X della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30,
pubblicato sul BUR n. 127 di pari data ed entrata in vigore il giorno
successivo, è rubricato “Disposizioni in materia di governo del territorio”.
In particolare:
1)
l’art. 63 reca modifiche alla L.R.
11/2004 sul governo del territorio;
2)
l’art. 64 fornisce l’interpretazione
autentica del combinato disposto di alcune disposizioni della L.R. 14/2009
(c.d. “Pano casa”), allo scopo di chiarire la derogabilità delle norme degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi in tema di distanze
tra fabbricati e dai confini, ferme restando le norme statali in materia;
3)
l’art. 65 proroga al 31 dicembre 2018
il termine massimo di presentazione delle denunce di interventi disciplinati
dalla L.R. 14/2009 sul c.d. “Piano casa”;
4)
l’art. 66 precisa le caratteristiche
dimensionali degli sporti e degli elementi a sbalzo per non essere computati al
fine del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate;
5)
l’art. 69 introduce una disciplina
speciale per le procedure urbanistiche semplificate di SUAP riguardanti
attività produttive riconosciute di “eccellenza”;
6)
l’art. 68 detta semplificazioni
procedurali in materia paesaggistica e di VINCA relativamente agli interventi
di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche in alveo finalizzati a
garantire il libero deflusso delle acque.
Infine,
seppur collocato nel Capo VII della L.R. 30/2016, rubricato “Disposizioni in
materia di sanità”, si segnala l’art. 54, recante disposizioni in materia di
ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi loro
assimilati.
Di
seguito si evidenziano i contenuti salienti delle richiamate disposizioni.
1 – Misure per il coordinamento degli
strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio (art. 63,
commi 1 e 2)
La
norma, inserendo nella L.R. 11/2004 il nuovo art. 11-ter, persegue l’obiettivo
di garantire il coordinamento tra le previsioni dei piani regionali (in primis
il PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento), territoriali (ad es.
il PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) ed urbanistici (in
primis quelli di livello comunale: PAT e PI, ovvero intercomunale: PATI).
Nel
caso di disposizioni incoerenti o contrastanti tra loro, su proposta del
dirigente della struttura regionale competente può essere convocata una
conferenza di servizi istruttoria tra gli enti titolari delle pianificazioni da
coordinare.
Nel caso in cui dalla citata conferenza istruttoria emerga la necessità di
modificare alcune previsioni dei piani tra loro non coordinati, il Presidente
della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, ex
art. 32 della L.R. 35/2001, che a seguito di apposita conferenza di servizi
decisoria dispone le modifiche necessarie.
2 – Procedure di adozione e di
approvazione delle varianti al PATI (art. 63, comma 3)
La
norma sostituisce l’art. 16, comma 5, della L.R. 1172004, aggiungendo anche
l’ipotesi di opere pubbliche di competenza regionale (il cui affidamento spetta
alla Regione, alle USSL, alle Aziende ospedaliere, ai soggetti gestori di RSA,
a enti dipendenti dalla Regione) tra le previsioni che, se riguardano il
territorio di un solo comune, possono costituire oggetto di variante al PATI
approvata con le procedure previste per il PAT dal solo comune territorialmente
interessato.
3 – Procedure per la realizzazione
degli interventi all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale (art. 63,
comma 4)
La disposizione sostituisce il comma 4-bis dell’art. 41
della L.R. 11/2004, introdotto con l’art. 4, comma 1, della L.R. 4/2015.
Per
com’è formulata, l’innovazione normativa dà origine a qualche incertezza
interpretativa.
Infatti,
il nuovo comma 4-bis dell’art. 41 della L.R. 11/2004 fa riferimento alle “aree
di cui al comma 1, lettera e)”, ovvero alle “aree di rispetto cimiteriale”, che
insieme a tutte le altre aree/zone di tutela e fasce di rispetto debbono essere
individuate e disciplinate dal PAT (Piano di assetto del territorio) o dal PATI
(nel caso di pianificazione strutturale intercomunale).
Il
comma 4-bis prosegue precisando che la relativa disciplina riguarda, in
particolare, le aree di rispetto cimiteriale “oggetto di riduzione della zona
di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265” (Testo unico delle leggi sanitarie), norma che attribuisce al
Consiglio comunale, previo parere favorevole della competente USSL, il potere
di ridurre la fascia di rispetto (ordinariamente pari a 200 metri dal perimetro
dell’impianto cimiteriale) autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o
la costruzione di nuovi edifici “per dare esecuzione ad un’opera pubblica o
all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni
igienico-sanitarie”.
Poiché,
laddove il Consiglio comunale abbia già deliberato ai sensi dell’art. 338,
comma 5, del R.D. 1265/1934, la fascia di rispetto da indicare nel PAT non è
più quella ordinaria di mt 200, bensì quella inferiore, determinata con
l’intervenuta deliberazione consiliare, letteralmente il nuovo comma 4-bis
dell’art. 41 della L.R. 11/2004 comporta che all’interno di quest’ultima,
minore, fascia di rispetto, possa essere consentita, con provvedimento del
Consiglio comunale, acquisito il parere della USSL, e “previa valutazione
dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con
le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali,
urbanistici e di tranquillità dei luoghi”, l’attuazione di opere pubbliche o di
interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica.
Non
ci si nasconde, peraltro, che la verosimile intenzione del legislatore
regionale fosse quella di disciplinare la trasformazione urbanistica delle aree
comprese tra il limite ordinario dei 200 mt dal perimetro dell’impianto
cimiteriale ed il limite inferiore fissato con precedente delibera consiliare,
anche alla luce dei restrittivi orientamenti espressi sul punto dalla
giurisprudenza amministrativa (ad es.: Cons. Stato, Sez. VI, 9.03.2016, n. 949;
Cons. Stato, Sez. III, 17.11.2015, n. 5257), finalità, peraltro, per quanto
sopra evidenziato non correttamente perseguita dalla lettera della nuova
disposizione normativa.
4 – Interventi ammessi sulle
costruzioni esistenti all’interno della fascia di rispetto stradale (art. 63,
comma 5)
La disposizione aggiunge all’art. 41 della L.R. 11/2004,
dopo il comma 4-bis sopra commentato, un nuovo comma 4-ter.
Con
quest’ultimo si stabilisce che per le costruzioni non oggetto di tutela da
parte del PAT e del PI, collocate nelle fasce di rispetto stradale come
definite in base al Codice della Strada e al relativo Regolamento, sono
consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia (con esclusione
della demolizione e ricostruzione in loco).
Si
consente, altresì, la demolizione e ricostruzione in area agricola dei
fabbricati collocati nelle fasce di rispetto stradale, purché l’area agricola
di nuova collocazione sia adiacente a tali fabbricati, disti non più di 200 mt
dal loro sedime originario e sia posta al di fuori dalla fascia di rispetto
stradale.
Viene,
infine, consentito anche l’ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti
nelle fasce di rispetto stradale, alle seguenti condizioni:
-
previa specifica scheda facente parte
del PI
-
in misura non superiore al 20% del
volume esistente
-
per sole necessità di adeguamento alle
norme igienico-sanitarie e/o di sicurezza e/o di eliminazione delle barriere
architettoniche
-
purché realizzati sul lato opposto a
quello fronteggiante la strada
-
purché non arrechino, rispetto alla
situazione preesistente, maggiori pregiudizi alla tutela della sicurezza della
circolazione
-
previa acquisizione dell’autorizzazione
dell’ente proprietario o gestore della strada
-
previa sottoscrizione di un atto
d’obbligo recante l’impegno dell’avente titolo a non richiedere maggiori somme
a titolo d’indennizzo in caso di interventi concernenti l’infrastruttura
stradale.
5 – Realizzazione di box e recinzioni
per il ricovero di cavalli (art. 63, comma 6)
La
nuova disposizione, introducendo il comma 5 quinquies nell’art. 44 della L.R.
11/2004, dedicato all’edificabilità nella zona agricola, sottrae alla
condizione del previo piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato ed
approvato dall’Ispettorato regionale per l’agricoltura (commi 2 e 3), la
disciplina che può essere dettata dal PI per la realizzazione di box e di
recinzioni per il ricovero di cavalli, purché non si configurino come allevamento
e non abbiano fondazioni stabili, ma siano palesemente rimuovibili.
La
descritta innovazione estende ai citati manufatti funzionali al ricovero di
cavalli il regime introdotto con la L.R. 4/2015 per analoghi manufatti
necessari al ricovero di piccoli animali, di animali da bassa corte, da
affezione e di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle
attrezzature necessarie alla conduzione del fondo (art. 44, comma 5 ter, L.R.
11/2004).
6 – Ricognizione degli immobili e delle
aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge
in attesa dell’approvazione del piano paesaggistico (art. 63, comma 7)
La
disposizione aggiunge i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater all’art. 45 ter della
L.R. 11/2004 (recante competenze della Regione in materia di paesaggio),
stabilendo la procedura mediante la quale la Regione, nelle more
dell’approvazione del piano paesaggistico di cui agli artt. 135, comma 1 e 143,
comma 2, del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio),
provvede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole
interesse pubblico e delle aree tutelate per legge.
Gli
esiti della ricognizione si traducono nella trasposizione su carta tecnica
regionale della delimitazione e rappresentazione grafica degli immobili e delle
aree interessate, il tutto mediante provvedimento approvato dalla Giunta
regionale e pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Giunta medesima.
7 – Istituzione degli Osservatori locali del paesaggio e della relativa Rete
regionale (art. 63, comma 8)
La
norma inserisce i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies nell’art. 45
septies della L.R. 11/2004, rubricato “Osservatorio regionale per il
paesaggio”.
A
quest’ultimo, istituito ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs. 42/2004 presso la
competente struttura della Giunta regionale, sono aggiunti gli Osservatori
locali per il paesaggio, costituiti “da
soggetti pubblici e privati, finalizzati a rilevare e monitorare lo stato delle
pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni
alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio”.
Detti
Osservatori locali possono costituirsi in forma associativa e formano nel loro
insieme, la corrispondente Rete regionale, coordinata dall’Osservatorio
regionale per il paesaggio.
8 – Varianti allo PRG consentite prima
dell’approvazione del primo PAT (art. 63, comma 9)
La
norma interviene sull’art. 18 della L.R. 32/2013, eliminando il limite
temporale (in precedenza fissato al 31 dicembre 2015) per l’adozione di
varianti al PRG, consentite in deroga al divieto fissato dall’art. 48, comma 1,
della L.R. 11/2004, in assenza dell’approvazione del primo PAT.
Si
rammenta che tali varianti possono riguardare:
-
la realizzazione di opere pubbliche e
di impianti di pubblico interesse
-
il recupero funzionale di complessi
immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa
-
l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati
-
le c.d. “varianti minime” di cui
all’art. 50, commi da 4 a 8, della L.R. 61/1985
-
lo scomputo dei volumi tecnici e delle
murature perimetrali per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al
contenimento del fabbisogno energetico
-
l’installazione di pannelli solari e
fotovoltaici
-
la realizzazione di infrastrutture di
trasporto non determinanti volumetria, localizzate in aree contigue a quelle
già riservate ad attività produttive nel settore della logistica
-
l’adeguamento del PRG al PTRC, al PTCP,
ai PATI relativi a specifici tematismi, ai Piani di area e ai Piani ambientali
-
la nuova disciplina per le aree nelle
quali è decaduto un vincolo preordinato all’esproprio, o la cui disciplina,
contenuta nel PRG, è strettamente legata alla localizzazione di un’opera
pubblica, poi realizzata altrove o il cui vincolo è successivamente decaduto
-
l’insediamento, esclusivamente
all’interno del centro storico, di medie o grandi strutture di vendita.
9 – Interpretazione autentica della
legge sul “Piano casa” in materia di distanze minime tra fabbricati e dai
confini (art. 64)
La
disposizione persegue l’evidente finalità di “disinnescare” la problematica
insorta a seguito del nuovo orientamento interpretativo assunto dal TAR Veneto
in ordine alla derogabilità, con gli interventi disciplinati dalla L.R. 14/2009
e s.m.i. (c.d. “Piano casa”), delle norme contenute negli strumenti urbanistici
generali – PAT, PATI, PI, PRG – e nei regolamenti edilizi vigenti, che dettano
distanze minime tra i fabbricati e dai confini, in modo più restrittivo delle
corrispondenti norme statali (in primis l’art. 9 del DM 1444/1968, che fissa la
distanza minima di metri 10 tra pareti finestrate).
Infatti, con sentenza n. 1128, depositata il 14 ottobre 2016, il TAR Veneto,
modificando il suo precedente e consolidato orientamento, ha sostenuto che “nella giurisprudenza della Cassazione le
norme del piano regolatore sulle distanze sono ritenute integrative delle
disposizioni di cui agli artt. 872 e 873 c.c. e, in quanto fonte di diritti
soggettivi perfetti, la loro violazione è soggetta alle medesime forme di tutela
previste per le distanze previste dal codice civile”.
Lo
stesso giudice ha, pertanto, concluso che “L’attrazione
di tale materia alla disciplina dei rapporti intersoggettivi con la conseguente
tutela civilistica assicurata dall’ordinamento alle posizioni che ne
scaturiscono, induce da un lato a ritenere le maggiori distanze previste dagli
strumenti urbanistici locali sostanzialmente richiamate dalla disposizione di
cui all’art. 9, comma 8, delle legge regionale sul piano casa, in quanto
integrative della normativa statale, dall’altro a preferire la tesi della non
derogabilità delle distanze anche in base ad una lettura costituzionalmente
orientata della norma, posto che apparirebbe potersi altrimenti configurare uno
sconfinamento della legislazione regionale in un ambito legislativo, quale è
quello dell’ordinamento civile, riservato alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato”.
Il legislatore veneto, con il nuovo provvedimento che si commenta, ha voluto,
al contrario, rendere esplicito che possibile oggetto di deroga da parte delle
disposizioni contenute nel c.d. “Piano casa” sono le norme riguardanti i “parametri edilizi di superficie, volume,
altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme
tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando
quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale”.Viene, altresì, sancito l’obbligo per i Comuni di riesaminare -
alla luce della nuova disposizione recante l’interpretazione autentica del
combinato disposto degli artt. 2, comma 1, 6, comma 1 e 9, comma 8, della L.R.
14/2009 e s.m.i. – gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento
emessi in base all’interpretazione delle citate disposizioni conforme a quella
recentemente assunta dal TAR Veneto.
Visti
gli argomenti addotti dal giudice amministrativo per giustificare il suo più
recente orientamento interpretativo, non è da escludere che il nuovo intervento
del legislatore veneto possa essere sottoposto al vaglio di costituzionalità o
in via preventiva, su iniziativa del Governo, o in via incidentale, in
occasione di un procedimento giurisdizionale che contempli l’applicazione delle
disposizioni recanti la “interpretazione autentica” qui commentata.
10 – Proroga del “Piano casa” al 31
dicembre 2018 (art. 65)
Modificando
l’art. 8, comma 7, della L.R. 14/2009 e s.m.i., il termine entro il quale
debbono essere presentate le istanze per gli interventi previsti dal c.d.
“Piano casa” è prorogato dal 10 maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
11 – Caratteristiche dimensionali degli
sporti e degli elementi a sbalzo sottratti al computo ai fini della distanza
tra fabbricati (art. 66)
In
attuazione dell’art. 2 bis del DPR 380/2001, la nuova disposizione stabilisce
che, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate (ex art. 9
DM 1444/1968), non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi
terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell'edificio per non
più di metri 1,50. Resta, comunque, fermo il rispetto delle disposizioni del
codice civile relative alle distanze tra costruzioni, così come di quelle
relative all'apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.
12 – Procedure urbanistiche
semplificate di SUAP riguardanti attività produttive riconosciute di
“eccellenza” (art. 67)
La disposizione introduce nella L.R. 31.12.2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di
sportello unico per le attività produttive ecc.” (si veda la notizia VI17718, del 2.04.2013), l’art. 4 bis,
rubricato “Eccellenze Produttive”.
La norma, che ha un precedente nell’art. 35 delle NTA del PTCP della Provincia
di Padova, stabilisce che le attività produttive cui siano riconosciute
caratteristiche di "eccellenza" possono ampliarsi anche in deroga ai
limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI (curiosamente la disposizione non
menziona il PI), purché nel rispetto delle specificità territoriali e
ambientali.
La
qualifica di “eccellenza” viene attribuita da una commissione regionale, la cui
composizione e le cui modalità operative sono stabilite dalla Giunta regionale,
accertando l’esistenza dei parametri e delle caratteristiche di “eccellenza”,
anch’essi definiti dalla Giunta sulla base dei seguenti criteri:
-
valore della produzione
-
numero dei lavoratori dipendenti
-
entità degli investimenti su ricerca e
innovazione
-
presenza di sistemi di gestione per la
qualità, ambiente, sicurezza o altre certificazioni di prodotto o processo.
Le
attività produttive riconosciute di “eccellenza” sono considerate di rilievo
sovra comunale anche ai fini dell’autorizzabilità, ad opera della Giunta
regionale, del superamento nel PAT del limite quantitativo massimo della zona
agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, ex
art. 13, comma 1, lett. f), della L.R. 11/2004.
Alle richieste di ampliamento delle attività produttive di “eccellenza”, in
variante al PTCP, al PAT e al PATI (e al PI?), si applicano le procedure di cui
all’art. 4 della L.R. 5572012, con dimezzamento dei termini ivi previsti.
La
norma precisa che le istanze di ampliamento cui è applicabile il regime di
favore riservato alle attività produttive di “eccellenza” possono riguardare
anche la parziale modifica e definizione di specifici parametri edilizi in
variante agli strumenti urbanistici comunali, quali indici di copertura,
altezze e distanze, in correlazione alle esigenze dell'azienda, previo parere
favorevole del Comune e nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente.
Infine,
il nuovo art. 4 bis della L.R. 55/2012 indica la documentazione che deve
accompagnare l’istanza di ampliamento, tra cui si segnala la certificazione
dell'esistenza da almeno cinque anni in uno specifico territorio dell'attività
produttiva dell'impresa richiedente.
A
norma del comma 2 dell’art. 67 della L.R. 30/2016, il nuovo art. 4 bis della
L.R. 55/2012 si applica alle attività produttive esistenti almeno dal 31
dicembre 2011.
13 – Semplificazioni procedurali per
gli interventi di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche in alveo
finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque (art. 68)
Relativamente
agli interventi in rubrica, comprensivi anche di quelli sulla vegetazione
ripariale arborea e arbustiva, l’art. 68 della L.R. 30/2016 esclude la
necessità dell’autorizzazione paesaggistica e della valutazione d’incidenza
(VINCA).
14 – Ubicazione dei locali destinati a
sale da gioco e degli esercizi loro assimilati (art. 54)
Pur
trattandosi di disposizione inserita nel Capi VII (Rubricato “Disposizioni in
materia di sanità”), è d’interesse per i risvolti di carattere urbanistico
anche l’art. 54, recante “Disposizioni in
materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi
alle stesse assimilabili”.
Rileva,
in particolare, il comma 5, in base al quale “i comuni ... dettano nei
rispettivi strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine
all'ubicazione delle sale da gioco”, anche definendo, a norma dell’art. 20
della L.R. 672015, la distanza di tali locali dagli istituti scolastici di
qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri
luoghi sensibili, entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la
nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo.
Viene, inoltre, stabilito che:
-
gli interventi edilizi di
ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione
d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono
subordinati al rilascio del permesso di costruire
-
per tali interventi e per quelli di
nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire
sono raddoppiati
-
gli interventi e le opere di cui alle
lett. a) e b), eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in
parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono
resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un
termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni;
decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso
-
per i medesimi interventi, in deroga
alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione
pecuniaria in alternativa alla demolizione.
In attesa dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione
comunale alle disposizioni dettate al comma 5, il successivo comma 10 prevede
che le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi loro assimilati possono essere
realizzati:
-
nei comuni dotati di PAT, nelle aree
destinate ad attività produttive dal PI
-
nei comuni privi di PAT, nelle zone
territoriali omogenee D individuate dal PRG.
I commi 11 e 12 della nuova disposizione precisano che la stessa:
-
non si applica alle sale da gioco ed
agli esercizi alle stesse assimilati esistenti al 31 dicembre 2016
-
trova applicazione ai procedimenti in
corso alla medesima data.