La Regione Veneto modifica
alcune norme sul governo del territorio
La Legge Regionale 29/2019 del 25 luglio 2019, rubricata come “Legge
regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del
territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente,
cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia” aggiorna alcune leggi in
materia di edilizia ed urbanistica.
Le modifiche alle leggi regionali in materia di governo del territorio (edilizia ed urbanistica), nonché in materia
di paesaggio e parchi, sono contenute specificatamente nel Capo I della L.R.
29/2019, agli articoli da 1 a 20.
Di
seguito si riassumono le novità di maggiore rilievo contenute nei citati
articoli.
Art.
1) Misure preventive e protettive per i lavori in quota
L’art. 79 bis della L.R.
61/1985 (introdotto dalla L.R. 4/2008 e successivamente modificato dalle LL.RR.
28/2014 e 4/2015) viene sostituito integralmente.
Al comma 3 si
precisa in particolare che la mancata presentazione della documentazione
relativa alle idonee misure preventive e protettive che consentono l’accesso,
il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di
sicurezza, impedisce l’avvio dei lavori e non (come nel testo previgente)
il perfezionamento del titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA).
Il nuovo comma 3
stabilisce inoltre che la mancata o difforme realizzazione delle misure
preventive e protettive previste nel progetto costituisce causa ostativa ai
fini dell’agibilità dell’edificio.
Entrambe queste
disposizioni si applicano dopo la pubblicazione sul BUR del provvedimento della
Giunta regionale (30/07/2019), recante gli indirizzi e le istruzioni tecniche
per la realizzazione delle misure preventive e protettive.
Art. 2) Valutazione
ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione
Viene
modificato l’art. 4 della L.R. 11/2004, soprattutto con riferimento alla
“verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 (c.d.
Testo unico ambientale).
Con
riferimento ai piani ed ai programmi che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale, nonché alle modifiche minori al PTRC, ai PTCP, ai PAT ed ai
PATI, il nuovo comma 4 bis dell’art. 4 prevede che la Giunta regionale
predisponga una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione
degli eventuali impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei citati
piani e programmi.
Più
in particolare, il nuovo comma 4 quater stabilisce che la scheda finalizzata
alla verifica di assoggettabilità riguarda:
a) le varianti al PAT o al PI
-
conseguenti a modifiche o a correzioni della
normativa, non sostanziali e di modesta entità;
-
conseguenti alla correzione cartografica dei
perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 % della superficie;
-
conseguenti alla procedura di sportello unico
per le attività produttive (L.R. 55/2012);
-
riguardanti la modificazione d'uso di singoli
edifici esistenti;
-
previste dall'articolo 7 "Varianti verdi
per la riclassificazione di aree edificabili" della L.R. 4/2015;
-
conseguenti all'approvazione di opere pubbliche
e di impianti di interesse pubblico e al recupero funzionale di ambiti o
complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa.
b) i PUA e le relative varianti
-
che abbiano una prevalente destinazione residenziale,
la cui superficie di intervento non superi i 3 ettari e che non interessino
un'area classificata come ZPS (zona di protezione speciale per la conservazione
degli uccelli selvatici) o SIC (sito di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora a della fauna selvatica);
-
conseguenti ad accordi di programma di cui
all'articolo 7 della L.R. 11/2004, già oggetto di VAS.
Il
nuovo comma 4 quinquies prevede che l’autorità competente in materia di VAS
si esprima sulla scheda entro 45 giorni, qualora verifichi la non
sussistenza di potenziali effetti negativi sull’ambiente dei piani e delle
varianti sopra elencati. Nel caso in cui, invece, verifichi l’esistenza di
potenziali effetti significativi sull’ambiente, si procede alla valutazione
ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 152/2006.
Art.
3) Verifica antimafia nei confronti dei privati che partecipano ad accordi
pubblico-privati o ad accordi di programma
Nella L.R. 11/2004 viene
introdotto il nuovo art. 7 bis, rubricato “Disposizioni per favorire la
trasparenza e legalità negli accordi”, che sancisce l’obbligo, per il comune o
l’ente promotore dell’accordo, di acquisire l’informazione antimafia (art. 84,
comma 3 e artt. 90- 95 del D. Lgs. 159/2001 “Codice delle leggi antimafia”) con
riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di
valore superiore a € 150.000,00 disciplinati dagli artt. 6 (accordi per
assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante
interesse pubblico) e 7 (accordi per la definizione e realizzazione di
programmi d’intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico che
richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione,
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati) della L.R.
11/2004.
Art. 4) Termine per l’approvazione del
PAT ad opera della Provincia
Con una modifica
all’art. 14, comma 4, della L.R. 11/2004, viene dimezzato da 240 a 120
giorni il termine entro il quale la giunta provinciale lo approva,
decorrente dal ricevimento del PAT adottato dal consiglio comunale.
Rimane la previsione
secondo cui il PAT si intende approvato qualora la giunta provinciale non si
esprima nel termine assegnatole (ora pari a 120 giorni).
Art. 5) Varianti semplificate al PAT, approvate dal comune
Nella L.R. 11/2004 viene
introdotto l’art. 14 bis, intitolato “Varianti urbanistiche semplificate al
piano di assetto del territorio comunale”, che individua una casistica di varianti “minori” che il
comune è legittimato ad approvare direttamente, derogando al procedimento
ordinario (art. 14 L.R. 11/2004) che attribuisce alla giunta provinciale la
competenza all’approvazione del PAT e delle relative varianti.
Le varianti “minori” riguardano:
-
la rettifica di errori cartografici;
-
le modifiche alle norme tecniche di attuazione
che non incidono sul dimensionamento o sulla disciplina del PAT relativa alle
c.d. “invarianti”;
-
le modifiche alla perimetrazione degli ambiti
territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10% in termini di
superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel
limite massimo del 10% di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a
mutamenti di destinazione d'uso e ad interventi di rigenerazione urbana
sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili,
il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e
il contenimento del consumo del suolo;
-
l'adeguamento del PAT ad atti di programmazione
o pianificazione regionale.
In
ogni caso, le varianti “minori” non possono incidere sulle scelte strategiche,
sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele concernenti le c.d.
“invarianti” e non possono modificare il dimensionamento del PAT.
Oltre
alla competenza approvativa attribuita al consiglio comunale, ulteriori
semplificazioni procedurali che caratterizzano le varianti “minori” riguardano:
-
la sostituzione della fase di concertazione sul
documento preliminare con l’invio di quest’ultimo agli enti pubblici e alle
associazioni portatrici di interessi diffusi;
-
il dimezzamento dei termini (15 giorni in luogo
di 30) per la pubblicazione/deposito del piano adottato e per la presentazione
di osservazioni;
-
la decorrenza dell’efficacia della variante
dalla sua pubblicazione sul sito informatico del comune, anziché sul BUR.
Oltre
alle varianti “minori” sopra descritte, il comma 6 del nuovo art. 14 bis della L.R.
11/2004 individua ulteriori varianti al PAT, anch’esse oggetto di approvazione
comunale, ma che, a differenza di quelle disciplinate dai commi precedenti,
devono essere trasmesse alla provincia o alla città metropolitana affinché, verifichi
la sussistenza dei relativi presupposti entro 15 giorni dal loro ricevimento (il
trascorrere del termine di 15 giorni comporta comunque il consolidarsi
dell’approvazione della variante).
Questo
secondo gruppo di varianti semplificate consistono nell’adeguamento
cartografico del PAT al recepimento di:
-
prescrizioni di piani urbanistico-territoriali;
-
provvedimenti amministrativi costitutivi o
modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, quali ad esempio quelli
inerenti gli habitat naturali di interesse comunitario;
-
disposizioni legislative di carattere
prescrittivo.
Art. 6) Adeguamento dei PAT e dei PATI
alla pianificazione paesaggistica regionale
Nella
L.R. 11/2004 viene introdotto il nuovo art. 16 bis, che detta disposizioni
integrative alla disciplina del procedimento di formazione del PAT mediante
concertazione tra comune e provincia (art. 15), nel caso di adeguamento dei PAT
e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, così
come dispone l’art. 145, commi 3 e 4, del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio).
Le novità procedurali riguardano:
-
lo svolgimento di una conferenza di servizi,
da convocarsi a cura del comune dopo l’adozione del PAT, alla quale sono
invitati la provincia (o la Città metropolitana), la Regione ed il Ministero
per i beni e le attività culturali, che esprime parere vincolante in ordine ai
beni paesaggistici;
-
l’eventuale modifica, sulla base delle
risultanze della conferenza di servizi, del piano adottato, con successivo suo
deposito per 30 giorni, decorsi i quali e per i successivi 30 giorni ciascuno
può presentare lo svolgimento di una seconda
conferenza di servizi, anch’essa convocata dal comune con gli stessi enti
invitati alla prima, che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute.
Nel caso in cui tutti gli enti manifestino il consenso, ciascuno per quanto di
competenza, il PAT è approvato;
-
la conclusiva ratifica del piano da parte della
provincia o della Città metropolitana.
Qualora
in sede di conferenza di servizi il MIBAC (Ministero per i beni e le attività
culturali) si esprima in senso negativo, il PAT o il PATI possono egualmente
essere approvati dalla conferenza di servizi e ratificati dalla provincia o
dalla Città metropolitana, ma:
-
non producono gli effetti semplificatori degli
iter autorizzativi degli interventi nelle aree tutelate per legge e nelle aree
gravemente compromesse o degradate (art. 143, commi 4, D. Lgs. 42/2004)
-
non determinano la trasformazione del parere del
soprintendente in parere obbligatorio non vincolante, da rendere entro 45 giorni
dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente
provvede ugualmente sulla domanda (art. 146, comma 5, D. Lgs. 42/2004).
Art.
7) Pubblicazione del PI
Con
una modifica all’art. 18 della L.R. 11/2004, l’avviso dell’avvenuto deposito
del piano adottato non deve più aver luogo nell’albo pretorio e in almeno due
quotidiani a diffusione locale, bensì sul sito internet istituzionale del
Comune.
Art. 8) Modificazioni al
perimetro dei PUA che non costituiscono variante al PI
Il
nuovo comma 8 bis inserito nell’art. 20 della L.R. 11/2004 consente, senza
che costituiscano variante al PI:
-
ai piani urbanistici attuativi (PUA) di
prevedere modificazioni del perimetro entro il 10% in termini di superficie,
nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle
infrastrutture e delle attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel
rispetto della capacità insediativa teorica e senza riduzione degli spazi per
servizi;
-
ai PUA di iniziativa pubblica ed a quelli
attuativi di accordi pubblico-privati (art. 6 L.R. 11/2004) di prevedere variazioni
fino al 15% della densità massima territoriale o fondiaria, dell’indice massimo
di copertura territoriale o fondiaria, dell’altezza massima degli edifici e della
lunghezza massima delle fronti.
Art. 9) Interventi ammessi dopo la decadenza del PUA
Al
comma 9 dell’art. 20 della L.R. 11/2004 viene esplicitato che, una volta venuta
meno l’efficacia del PUA per il decorso del termine decennale, oltre alla
costruzione di nuovi edifici sono possibili anche l’ampiamento ed il cambio
d’uso di quelli esistenti, a condizione che gli edifici siano serviti dalle
opere di urbanizzazione e che siano rispettate le dotazioni territoriali.
Art.
10) Individuazione dei progetti strategici
Con
una modifica dell’art. 26 della L.R. 11/2004 viene stabilito che i progetti
strategici, oltre che nell’ambito del piano territoriale regionale di
coordinamento (PTCP), possano essere individuati ed approvati dalla Giunta
regionale, previo parere della competente commissione consiliare, purché siano
coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC.
Art. 11) Immobili costitutivi
della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio
Ad essi è dedicato
il nuovo art. 40 bis della L.R. 11/2004, che ne attribuisce l’individuazione al
comune, eventualmente anche su iniziativa del proprietario o di altro soggetto
interessato, attraverso un’apposita variante al PI costituita da schede
riferite a ciascun immobile.
Per tali immobili,
ferma restando la disciplina statale e regionale sul commercio, sono consentite
solo le destinazioni d’uso compatibili con la loro struttura, l’originario
aspetto ed il contesto urbanistico-paesaggistico dell’area.
Il comma 5 del nuovo
art. 40 bis esonera dal pagamento del contributo di costruzione il cambio d’uso
di tali immobili, qualora il comune riconosca l’esistenza di un interesse
pubblico, siano presenti adeguate opere di urbanizzazione e non vi sia aumento
del carico urbanistico.
Art. 12) Edificabilità in zona agricola
Con una serie di
modifiche all’art. 44 della L.R. 11/2004 viene consentita:
a) l’installazione, in
deroga alle previsioni del piano aziendale:
-
da parte di aziende zootecniche, di strutture di
raccolta degli effluenti zootecnici, palabili e non palabili, di volumi tecnici
e delle connesse attrezzature, o loro copertura, nonché di strutture di
stoccaggio di insilati quali le "trincee silomais", platee e relativi
silos verticali, o loro copertura;
-
da parte delle aziende vitivinicole, di vasi
vinari destinati alla produzione e conservazione del vino, previa presentazione
di una relazione tecnica asseverata che dimostri la sussistenza del rapporto di
connessione, come definito dall'articolo 2135 c.c., nonché dei requisiti di cui
al comma 2 dell’art. 44 L.R. 11/2004;
b) in deroga alle
previsioni del piano aziendale ed anche a chi non sia imprenditore agricolo con
i requisiti minimi normalmente richiesti per l’edificazione in zona agricola, la
realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di
equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali
strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi
fondazione stabile e pertanto palesemente rimovibili, secondo le caratteristiche
tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale;
c) ai comuni di
disciplinare, in deroga alle previsioni dei piani aziendali, l'installazione e
la rimozione di strutture prefabbricate rimovibili, composte da materiale
compatibile con l'ambiente, sino a mq 20 di superficie coperta;
d) l’utilizzazione, da
parte delle imprese che svolgono attività agromeccanica, degli immobili degli
allevamenti zootecnici dismessi, per il ricovero e la manutenzione ordinaria
dei propri mezzi per le lavorazioni agricole e per la manutenzione del verde e
senza che ciò comporti modifica alla destinazione d’uso rurale degli immobili.
Art. 13) Riutilizzo di strutture in zona
agricola per locazione turistica quale dipendenza di albergo diffuso
Nella
L.R. 11/2004 viene inserito il nuovo art. 44 bis che disciplina il riutilizzo,
per finalità di locazione turistica e di classificazione come dipendenza di
albergo diffuso, le strutture agricolo-produttive non più utilizzate per
esigenze dell’agricoltura e dell’allevamento, ubicate nel territorio dei comuni
individuati dalla Giunta regionale nell’ambito dei sistemi turistici.
Viene
demandato alla Giunta regionale il compito di:
-
dettare i criteri e le modalità attuative da
osservare per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle
strutture agricolo-produttive da riutilizzare ai sensi dell’articolo in esame,
anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali e dei
regolamenti edilizi;
-
individuare i limiti dimensionali massimi di
volume o superficie coperta utilizzabile per le finalità della norma.
Dopo
l’entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale, su richiesta
degli interessati, i comuni individuano
le strutture esistenti in zona agricola, non più funzionali alle esigenze
dell’azienda agricola e riconvertibili all’uso di locazione turistica o come
dipendenza di albergo diffuso e approvano, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, apposita cartografia aggiornata con relativa scheda tecnica.
L’utilizzo
ai fini di locazione turistica o come dipendenza di albergo diffuso non
comporta cambio di destinazione d’uso dell’edificio e, in caso di cessazione di
tali attività, resta ferma l’originaria destinazione della struttura.
Gli
interventi disciplinati dalla norma in esame non sono soggetti al pagamento del
contributo di costruzione qualora esistano adeguate opere di urbanizzazione
primaria e non determinino aumento del carico urbanistico.
Le
strutture in parola possono essere ampliate, anche in deroga alla quantità di
suolo consumabile assegnata al comune in attuazione della L.R. 14/2017, fino al
massimo di mc 120, esclusivamente per motivi igienico-sanitari, o per la
realizzazione di autonomi sistemi impiantistici di raccolta e smaltimento dei
rifiuti e di produzione di acqua sanitaria e di energia elettrica, o per
rimuovere le barriere architettoniche.
Art. 15) Chiarimento della
nozione di edifici esistenti ampliabili a norma dell’art. 6 della L.R. 14/2019 (Veneto
2050)
Con
la modifica dell’art. 6, comma 1, della L.R. 14/2019, viene chiarito che
possono beneficiare dell’ampliamento disciplinato da tale disposizione gli “edifici
caratterizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla
presenza delle strutture portanti e della copertura”.
In
tal modo, i benefici delineati dall’art. 6 della L.R. 14/2019 vengono
limitati agli edifici esistenti (ovvero dotati di strutture portanti e della
copertura) al 6 aprile 2019, data di entrata in vigore della L.R. 14/2019,
escludendo tutti gli edifici che raggiungano successivamente la descritta
consistenza.
Art.
16) Chiarimento sulla destinazione d’uso ammessa per gli edifici ampliabili a
norma dell’art. 6 della L.R. 14/2019 (Veneto 2050)
Fermo
restando che sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale
omogenea propria, con la modifica dell’art. 6, comma 2, della L.R. 14/2019
viene precisato che “nel caso di edificio la cui destinazione d’uso sia
definita in modo specifico dallo strumento urbanistico, la parte ampliata deve
mantenere la stessa destinazione d’uso dell’edificio che ha generato
l’ampliamento”.
Art. 17) Chiarimento della nozione di
patrimonio edilizio esistente riqualificabile a norma dell’art. 7 della L.R.
14/2019 (Veneto 2050)
Con
la modifica all’art. 7, comma 1, della L.R. 14/2019 viene chiarito che possono
essere oggetto degli interventi di riqualificazione, sostituzione, rinnovamento
e densificazione disciplinati da tale articolo gli edifici costituenti il
patrimonio edilizio esistente al 6 aprile 2019, data di entrata in vigore
della L.R. 14/2019.
Art.
18) Ridefinizione del termine per la rimodulazione delle premialità connesse
agli interventi di cui all’art. 7 della L.R. 14/2019 (Veneto 2050)
Il
termine di quattro mesi (trascorso il quale la percentuale del 25% di premialità
volumetrica è ridotta al 15% laddove non compensata dall’utilizzo del credito
edilizio da rinaturalizzazione per almeno il 10%) viene fatto decorrere non più
dalla data ultima per l’adozione della variante che individua i manufatti
incongrui ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 14/2019, bensì dalla data
ultima per la relativa approvazione.
Art. 19) Riformulazione della regola che
consente di cumulare, in un solo intervento, la capacità edificatoria assegnata
dallo strumento urbanistico con le premialità previste dagli artt. 6 e 7 della
L.R. 14/2019
In
virtù della modifica apportata all’art. 11, comma 3, della L.R. 14/2019, attualmente
viene dispo: “Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a
condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento
urbanistico comunale o dalle normative per l’edificazione in zona agricola, sia
stata preventivamente utilizzata; tale capacità edificatoria può essere
utilizzata anche contestualmente agli interventi di cui agli articoli 6
e 7, che non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche
se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli
ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente
previsti”.
Art.
20) Rimedi al ritardo nella conclusione del procedimento di Sportello unico per
le attività produttive (SUAP)
Nella
L.R. 55/2012 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le
attività produttive) viene introdotto l’art 6 bis, che configura rimedi a
fronte di ritardi nella conclusione del procedimento autorizzatorio ordinario
(art. 7 DPR 160/2010) e di quello in variante allo strumento urbanistico
comunale (art. 8 DPR 160/2010).
a) Ritardo nella conclusione del procedimento
ordinario
La L.R. 55/2012, che
all’art. 1 reca “procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di
sportello unico per le attività produttive (SUAP)”, assoggetta al procedimento
unico di cui all’art. 7 del DPR 160/2010 sia gli interventi di edilizia
produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale
(art. 2), sia quelli realizzabili in deroga a tale strumento (art. 3).
Per entrambi il
nuovo art. 6 bis prevede che il richiedente possa presentare istanza alla
struttura provinciale o della Città metropolitana competente in materia di SUAP,
affinché convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le
modalità per la prosecuzione del procedimento (qualora decorrano inutilmente il
termine di 30 giorni per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa
e/o il successivo termine di ulteriori 30 giorni per l’adozione del
provvedimento conclusivo, senza che il responsabile del procedimento abbia
comunicato tale provvedimento al richiedente, oppure senza che abbia attivato
la conferenza di servizi necessaria per acquisire intese, nulla osta, concerti
o assensi di diverse amministrazioni pubbliche).
b) Ritardo nella
conclusione del procedimento in variante allo strumento urbanistico comunale
La L.R. 55/2012
disciplina, altresì, gli interventi di edilizia produttiva in variante allo
strumento urbanistico generale (art. 4).
Anche in ordine al
procedimento avente ad oggetto quest’ultimi interventi il nuovo art. 6 bis
configura il rimedio dell’istanza alla struttura provinciale o della Città
metropolitana competente in materia di SUAP, cui l’interessato può
rivolgersi una volta trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di
autorizzazione dell’intervento edilizio in variante, qualora il responsabile
del procedimento non abbia comunicato l’avvio della conferenza di servizi.