La Regione Veneto modifica alcune norme sul governo del territorio

La Regione Veneto modifica alcune norme sul governo del territorio


La Legge Regionale 29/2019 del 25 luglio 2019, rubricata come “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia” aggiorna alcune leggi in materia di edilizia ed urbanistica.

Le modifiche alle leggi regionali in materia di governo del territorio (edilizia ed urbanistica), nonché in materia di paesaggio e parchi, sono contenute specificatamente nel Capo I della L.R. 29/2019, agli articoli da 1 a 20.

Di seguito si riassumono le novità di maggiore rilievo contenute nei citati articoli.


Art. 1) Misure preventive e protettive per i lavori in quota

L’art. 79 bis della L.R. 61/1985 (introdotto dalla L.R. 4/2008 e successivamente modificato dalle LL.RR. 28/2014 e 4/2015) viene sostituito integralmente.

Al comma 3 si precisa in particolare che la mancata presentazione della documentazione relativa alle idonee misure preventive e protettive che consentono l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, impedisce l’avvio dei lavori e non (come nel testo previgente) il perfezionamento del titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA).

Il nuovo comma 3 stabilisce inoltre che la mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste nel progetto costituisce causa ostativa ai fini dell’agibilità dell’edificio.

Entrambe queste disposizioni si applicano dopo la pubblicazione sul BUR del provvedimento della Giunta regionale (30/07/2019), recante gli indirizzi e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.


Art. 2) Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione

Viene modificato l’art. 4 della L.R. 11/2004, soprattutto con riferimento alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo unico ambientale).

Con riferimento ai piani ed ai programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, nonché alle modifiche minori al PTRC, ai PTCP, ai PAT ed ai PATI, il nuovo comma 4 bis dell’art. 4 prevede che la Giunta regionale predisponga una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei citati piani e programmi.

Più in particolare, il nuovo comma 4 quater stabilisce che la scheda finalizzata alla verifica di assoggettabilità riguarda:

a) le varianti al PAT o al PI

-  conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;

-  conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 % della superficie;

-  conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive (L.R. 55/2012);

-  riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;

-  previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della L.R. 4/2015;

-  conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico e al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa.

b) i PUA e le relative varianti

-  che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i 3 ettari e che non interessino un'area classificata come ZPS (zona di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici) o SIC (sito di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora a della fauna selvatica);

-  conseguenti ad accordi di programma di cui all'articolo 7 della L.R. 11/2004, già oggetto di VAS.

Il nuovo comma 4 quinquies prevede che l’autorità competente in materia di VAS si esprima sulla scheda entro 45 giorni, qualora verifichi la non sussistenza di potenziali effetti negativi sull’ambiente dei piani e delle varianti sopra elencati. Nel caso in cui, invece, verifichi l’esistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente, si procede alla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 152/2006.


Art. 3) Verifica antimafia nei confronti dei privati che partecipano ad accordi pubblico-privati o ad accordi di programma

Nella L.R. 11/2004 viene introdotto il nuovo art. 7 bis, rubricato “Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi”, che sancisce l’obbligo, per il comune o l’ente promotore dell’accordo, di acquisire l’informazione antimafia (art. 84, comma 3 e artt. 90- 95 del D. Lgs. 159/2001 “Codice delle leggi antimafia”) con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di valore superiore a € 150.000,00 disciplinati dagli artt. 6 (accordi per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico) e 7 (accordi per la definizione e realizzazione di programmi d’intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati) della L.R. 11/2004.


Art. 4) Termine per l’approvazione del PAT ad opera della Provincia

Con una modifica all’art. 14, comma 4, della L.R. 11/2004, viene dimezzato da 240 a 120 giorni il termine entro il quale la giunta provinciale lo approva, decorrente dal ricevimento del PAT adottato dal consiglio comunale.

Rimane la previsione secondo cui il PAT si intende approvato qualora la giunta provinciale non si esprima nel termine assegnatole (ora pari a 120 giorni).


Art. 5) Varianti semplificate al PAT, approvate dal comune

Nella L.R. 11/2004 viene introdotto l’art. 14 bis, intitolato “Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale”, che individua una casistica di varianti “minori” che il comune è legittimato ad approvare direttamente, derogando al procedimento ordinario (art. 14 L.R. 11/2004) che attribuisce alla giunta provinciale la competenza all’approvazione del PAT e delle relative varianti.

Le varianti “minori” riguardano:

-  la rettifica di errori cartografici;

-  le modifiche alle norme tecniche di attuazione che non incidono sul dimensionamento o sulla disciplina del PAT relativa alle c.d. “invarianti”;

-  le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10% in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10% di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d'uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;

-  l'adeguamento del PAT ad atti di programmazione o pianificazione regionale.

In ogni caso, le varianti “minori” non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele concernenti le c.d. “invarianti” e non possono modificare il dimensionamento del PAT.

Oltre alla competenza approvativa attribuita al consiglio comunale, ulteriori semplificazioni procedurali che caratterizzano le varianti “minori” riguardano:

-  la sostituzione della fase di concertazione sul documento preliminare con l’invio di quest’ultimo agli enti pubblici e alle associazioni portatrici di interessi diffusi;

-  il dimezzamento dei termini (15 giorni in luogo di 30) per la pubblicazione/deposito del piano adottato e per la presentazione di osservazioni;

-  la decorrenza dell’efficacia della variante dalla sua pubblicazione sul sito informatico del comune, anziché sul BUR.

Oltre alle varianti “minori” sopra descritte, il comma 6 del nuovo art. 14 bis della L.R. 11/2004 individua ulteriori varianti al PAT, anch’esse oggetto di approvazione comunale, ma che, a differenza di quelle disciplinate dai commi precedenti, devono essere trasmesse alla provincia o alla città metropolitana affinché, verifichi la sussistenza dei relativi presupposti entro 15 giorni dal loro ricevimento (il trascorrere del termine di 15 giorni comporta comunque il consolidarsi dell’approvazione della variante).

Questo secondo gruppo di varianti semplificate consistono nell’adeguamento cartografico del PAT al recepimento di:

-  prescrizioni di piani urbanistico-territoriali;

-  provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, quali ad esempio quelli inerenti gli habitat naturali di interesse comunitario;

-  disposizioni legislative di carattere prescrittivo.


Art. 6) Adeguamento dei PAT e dei PATI alla pianificazione paesaggistica regionale

Nella L.R. 11/2004 viene introdotto il nuovo art. 16 bis, che detta disposizioni integrative alla disciplina del procedimento di formazione del PAT mediante concertazione tra comune e provincia (art. 15), nel caso di adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, così come dispone l’art. 145, commi 3 e 4, del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Le novità procedurali riguardano:

-  lo svolgimento di una conferenza di servizi, da convocarsi a cura del comune dopo l’adozione del PAT, alla quale sono invitati la provincia (o la Città metropolitana), la Regione ed il Ministero per i beni e le attività culturali, che esprime parere vincolante in ordine ai beni paesaggistici;

-  l’eventuale modifica, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, del piano adottato, con successivo suo deposito per 30 giorni, decorsi i quali e per i successivi 30 giorni ciascuno può presentare lo svolgimento di una seconda conferenza di servizi, anch’essa convocata dal comune con gli stessi enti invitati alla prima, che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Nel caso in cui tutti gli enti manifestino il consenso, ciascuno per quanto di competenza, il PAT è approvato;

-  la conclusiva ratifica del piano da parte della provincia o della Città metropolitana.

Qualora in sede di conferenza di servizi il MIBAC (Ministero per i beni e le attività culturali) si esprima in senso negativo, il PAT o il PATI possono egualmente essere approvati dalla conferenza di servizi e ratificati dalla provincia o dalla Città metropolitana, ma:

-  non producono gli effetti semplificatori degli iter autorizzativi degli interventi nelle aree tutelate per legge e nelle aree gravemente compromesse o degradate (art. 143, commi 4, D. Lgs. 42/2004)

-  non determinano la trasformazione del parere del soprintendente in parere obbligatorio non vincolante, da rendere entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede ugualmente sulla domanda (art. 146, comma 5, D. Lgs. 42/2004).


Art. 7) Pubblicazione del PI

Con una modifica all’art. 18 della L.R. 11/2004, l’avviso dell’avvenuto deposito del piano adottato non deve più aver luogo nell’albo pretorio e in almeno due quotidiani a diffusione locale, bensì sul sito internet istituzionale del Comune.


Art. 8) Modificazioni al perimetro dei PUA che non costituiscono variante al PI

Il nuovo comma 8 bis inserito nell’art. 20 della L.R. 11/2004 consente, senza che costituiscano variante al PI:

-  ai piani urbanistici attuativi (PUA) di prevedere modificazioni del perimetro entro il 10% in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica e senza riduzione degli spazi per servizi;

-  ai PUA di iniziativa pubblica ed a quelli attuativi di accordi pubblico-privati (art. 6 L.R. 11/2004) di prevedere variazioni fino al 15% della densità massima territoriale o fondiaria, dell’indice massimo di copertura territoriale o fondiaria, dell’altezza massima degli edifici e della lunghezza massima delle fronti.


Art. 9) Interventi ammessi dopo la decadenza del PUA

Al comma 9 dell’art. 20 della L.R. 11/2004 viene esplicitato che, una volta venuta meno l’efficacia del PUA per il decorso del termine decennale, oltre alla costruzione di nuovi edifici sono possibili anche l’ampiamento ed il cambio d’uso di quelli esistenti, a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che siano rispettate le dotazioni territoriali.


Art. 10) Individuazione dei progetti strategici

Con una modifica dell’art. 26 della L.R. 11/2004 viene stabilito che i progetti strategici, oltre che nell’ambito del piano territoriale regionale di coordinamento (PTCP), possano essere individuati ed approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC.


Art. 11) Immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio

Ad essi è dedicato il nuovo art. 40 bis della L.R. 11/2004, che ne attribuisce l’individuazione al comune, eventualmente anche su iniziativa del proprietario o di altro soggetto interessato, attraverso un’apposita variante al PI costituita da schede riferite a ciascun immobile.

Per tali immobili, ferma restando la disciplina statale e regionale sul commercio, sono consentite solo le destinazioni d’uso compatibili con la loro struttura, l’originario aspetto ed il contesto urbanistico-paesaggistico dell’area.

Il comma 5 del nuovo art. 40 bis esonera dal pagamento del contributo di costruzione il cambio d’uso di tali immobili, qualora il comune riconosca l’esistenza di un interesse pubblico, siano presenti adeguate opere di urbanizzazione e non vi sia aumento del carico urbanistico.


Art. 12) Edificabilità in zona agricola

Con una serie di modifiche all’art. 44 della L.R. 11/2004 viene consentita:

a)  l’installazione, in deroga alle previsioni del piano aziendale:

-  da parte di aziende zootecniche, di strutture di raccolta degli effluenti zootecnici, palabili e non palabili, di volumi tecnici e delle connesse attrezzature, o loro copertura, nonché di strutture di stoccaggio di insilati quali le "trincee silomais", platee e relativi silos verticali, o loro copertura;

-  da parte delle aziende vitivinicole, di vasi vinari destinati alla produzione e conservazione del vino, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata che dimostri la sussistenza del rapporto di connessione, come definito dall'articolo 2135 c.c., nonché dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 44 L.R. 11/2004;

b)  in deroga alle previsioni del piano aziendale ed anche a chi non sia imprenditore agricolo con i requisiti minimi normalmente richiesti per l’edificazione in zona agricola, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto palesemente rimovibili, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale;

c)  ai comuni di disciplinare, in deroga alle previsioni dei piani aziendali, l'installazione e la rimozione di strutture prefabbricate rimovibili, composte da materiale compatibile con l'ambiente, sino a mq 20 di superficie coperta;

d)  l’utilizzazione, da parte delle imprese che svolgono attività agromeccanica, degli immobili degli allevamenti zootecnici dismessi, per il ricovero e la manutenzione ordinaria dei propri mezzi per le lavorazioni agricole e per la manutenzione del verde e senza che ciò comporti modifica alla destinazione d’uso rurale degli immobili.


Art. 13) Riutilizzo di strutture in zona agricola per locazione turistica quale dipendenza di albergo diffuso

Nella L.R. 11/2004 viene inserito il nuovo art. 44 bis che disciplina il riutilizzo, per finalità di locazione turistica e di classificazione come dipendenza di albergo diffuso, le strutture agricolo-produttive non più utilizzate per esigenze dell’agricoltura e dell’allevamento, ubicate nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale nell’ambito dei sistemi turistici.

Viene demandato alla Giunta regionale il compito di:

-  dettare i criteri e le modalità attuative da osservare per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle strutture agricolo-produttive da riutilizzare ai sensi dell’articolo in esame, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali e dei regolamenti edilizi;

-  individuare i limiti dimensionali massimi di volume o superficie coperta utilizzabile per le finalità della norma.

Dopo l’entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale, su richiesta degli interessati, i comuni individuano le strutture esistenti in zona agricola, non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola e riconvertibili all’uso di locazione turistica o come dipendenza di albergo diffuso e approvano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita cartografia aggiornata con relativa scheda tecnica.

L’utilizzo ai fini di locazione turistica o come dipendenza di albergo diffuso non comporta cambio di destinazione d’uso dell’edificio e, in caso di cessazione di tali attività, resta ferma l’originaria destinazione della struttura.

Gli interventi disciplinati dalla norma in esame non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione qualora esistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non determinino aumento del carico urbanistico.

Le strutture in parola possono essere ampliate, anche in deroga alla quantità di suolo consumabile assegnata al comune in attuazione della L.R. 14/2017, fino al massimo di mc 120, esclusivamente per motivi igienico-sanitari, o per la realizzazione di autonomi sistemi impiantistici di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di produzione di acqua sanitaria e di energia elettrica, o per rimuovere le barriere architettoniche.


Art. 15) Chiarimento della nozione di edifici esistenti ampliabili a norma dell’art. 6 della L.R. 14/2019 (Veneto 2050)

Con la modifica dell’art. 6, comma 1, della L.R. 14/2019, viene chiarito che possono beneficiare dell’ampliamento disciplinato da tale disposizione gli “edifici caratterizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla presenza delle strutture portanti e della copertura”.

In tal modo, i benefici delineati dall’art. 6 della L.R. 14/2019 vengono limitati agli edifici esistenti (ovvero dotati di strutture portanti e della copertura) al 6 aprile 2019, data di entrata in vigore della L.R. 14/2019, escludendo tutti gli edifici che raggiungano successivamente la descritta consistenza.


Art. 16) Chiarimento sulla destinazione d’uso ammessa per gli edifici ampliabili a norma dell’art. 6 della L.R. 14/2019 (Veneto 2050)

Fermo restando che sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria, con la modifica dell’art. 6, comma 2, della L.R. 14/2019 viene precisato che “nel caso di edificio la cui destinazione d’uso sia definita in modo specifico dallo strumento urbanistico, la parte ampliata deve mantenere la stessa destinazione d’uso dell’edificio che ha generato l’ampliamento”.


Art. 17) Chiarimento della nozione di patrimonio edilizio esistente riqualificabile a norma dell’art. 7 della L.R. 14/2019 (Veneto 2050)

Con la modifica all’art. 7, comma 1, della L.R. 14/2019 viene chiarito che possono essere oggetto degli interventi di riqualificazione, sostituzione, rinnovamento e densificazione disciplinati da tale articolo gli edifici costituenti il patrimonio edilizio esistente al 6 aprile 2019, data di entrata in vigore della L.R. 14/2019.


Art. 18) Ridefinizione del termine per la rimodulazione delle premialità connesse agli interventi di cui all’art. 7 della L.R. 14/2019 (Veneto 2050)

Il termine di quattro mesi (trascorso il quale la percentuale del 25% di premialità volumetrica è ridotta al 15% laddove non compensata dall’utilizzo del credito edilizio da rinaturalizzazione per almeno il 10%) viene fatto decorrere non più dalla data ultima per l’adozione della variante che individua i manufatti incongrui ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 14/2019, bensì dalla data ultima per la relativa approvazione.


Art. 19) Riformulazione della regola che consente di cumulare, in un solo intervento, la capacità edificatoria assegnata dallo strumento urbanistico con le premialità previste dagli artt. 6 e 7 della L.R. 14/2019

In virtù della modifica apportata all’art. 11, comma 3, della L.R. 14/2019, attualmente viene dispo: “Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale o dalle normative per l’edificazione in zona agricola, sia stata preventivamente utilizzata; tale capacità edificatoria può essere utilizzata anche contestualmente agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti”.


Art. 20) Rimedi al ritardo nella conclusione del procedimento di Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Nella L.R. 55/2012 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive) viene introdotto l’art 6 bis, che configura rimedi a fronte di ritardi nella conclusione del procedimento autorizzatorio ordinario (art. 7 DPR 160/2010) e di quello in variante allo strumento urbanistico comunale (art. 8 DPR 160/2010).

a) Ritardo nella conclusione del procedimento ordinario

La L.R. 55/2012, che all’art. 1 reca “procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP)”, assoggetta al procedimento unico di cui all’art. 7 del DPR 160/2010 sia gli interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (art. 2), sia quelli realizzabili in deroga a tale strumento (art. 3).

Per entrambi il nuovo art. 6 bis prevede che il richiedente possa presentare istanza alla struttura provinciale o della Città metropolitana competente in materia di SUAP, affinché convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per la prosecuzione del procedimento (qualora decorrano inutilmente il termine di 30 giorni per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa e/o il successivo termine di ulteriori 30 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo, senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato tale provvedimento al richiedente, oppure senza che abbia attivato la conferenza di servizi necessaria per acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche).

b) Ritardo nella conclusione del procedimento in variante allo strumento urbanistico comunale

La L.R. 55/2012 disciplina, altresì, gli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (art. 4).

Anche in ordine al procedimento avente ad oggetto quest’ultimi interventi il nuovo art. 6 bis configura il rimedio dell’istanza alla struttura provinciale o della Città metropolitana competente in materia di SUAP, cui l’interessato può rivolgersi una volta trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione dell’intervento edilizio in variante, qualora il responsabile del procedimento non abbia comunicato l’avvio della conferenza di servizi.


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