Gas radon: normativa sulla sicurezza

Gas radon: normativa sulla sicurezza


Vista la pericolosità̀ del gas radon, il legislatore europeo ha deciso di intervenire con una direttiva per tutelare la sicurezza dei cittadini, cercando di prevenire l’insorgenza di tumori e patologie derivanti dal radon.

La DIRETTIVA 2013/59/EURATOM prevede che gli Stati Membri dell’UE stabiliscano un livello massimo di concentrazione oltre il quale sia obbligatorio intervenire per ridurre il radon.

I limiti di legge sono pari a 300 Bq/mc (Becquerel al metro cubo, l’unità di misura della radioattività̀) sia per le abitazioni sia per i luoghi di lavoro, ma è bene intervenire anche in caso di valori leggermente più̀ bassi per migliorare sensibilmente la qualità̀ abitativa dell’edificio.


Nuovi edifici: come ingegneri e architetti possono prevedere i livelli di radon in un edificio di nuova costruzione

Le misurazioni sono l'unico modo per capire quali siano i livelli di radon all'interno di un edificio.

Al momento non esistono metodi affidabili attraverso i quali si possano prevedere le future concentrazioni di radon all'interno di un edificio di nuova costruzione. Le risorse che, però, possono aiutare architetti ed ingegneri a capire se un nuovo edificio necessiti di misure costruttive atte a prevenire e a mitigare la presenza del gas radon sono le seguenti:

-  mappe nazionali che identificano le aree con la più alta concentrazione di radon;

-  livelli di radon degli edifici adiacenti.


Test radon in edifici già esistenti: misurazioni a breve e a lungo termine

I test sui livelli di radon vengono spesso suddivisi in misurazioni a breve e lungo termine.

Le misurazioni a lungo termine rilevano i livelli di radon per periodi da 90 giorni fino ad un anno, mentre quelle a breve termine per una settimana.

Poiché le concentrazioni di radon tendono a variare in base alla stagionalità e alla conseguente ventilazione dell'edificio (maggiore durante le stagioni più calde e minore in inverno), le misurazioni a lungo termine sono da preferire, in quanto forniscono stime più attendibili.

 

ERA: il punto di riferimento per i professionisti in Europa

La European Radon Association (ERA) è un'organizzazione internazionale no profit che riunisce diversi professionisti europei, tra i quali scienziati, tecnologi, ufficiali sanitari e decisori che lavorano generalmente nel campo del radon.

I suoi obbiettivi sono:

-  sensibilizzare il pubblico sui rischi del radon e diffondere informazioni riguardo i metodi di misurazione, mitigazione e prevenzione;

-  favorire i rapporti di collaborazione tra professionisti, privati, enti pubblici interessati alla questione;

-  garantire/sviluppare/adottare standard qualitativi per quanto riguarda le misurazioni e la prevenzione del radon in edifici di nuova costruzione.


Gas Radon negli ambienti di lavoro: nuove disposizioni sulla valutazione del rischio

Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020 n. 101 (G.U. n.201 del 12/8/2020), in vigore dal 27 agosto 2020, introduce nuove disposizioni in merito all'esposizione dei lavoratori al rischio al radon negli ambienti di lavoro chiusi.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal decreto, si intende per:

radon: l’isotopo 222 del radon (Rn-222) e ove espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento;

esposizione al radon: l’esposizione al Rn-222 e, ove espressamente previsto ai suoi prodotti di decadimento;

esperto di radioprotezione: persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per l’espletamento degli obblighi previsti dal Decreto in questione;

esperto in interventi di risanamento radon: persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici;

esercente: persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni;

servizio di dosimetria: la struttura o la persona riconosciuta idonea dalla autorità competente, preposta alla taratura, alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici o in altre matrici descritte nel Decreto in questione.


Livelli massimi di riferimento del Radon

Il livello massimo di riferimento, espresso in termine di valore medio annuo di concentrazione dell’attività del radon nell’aria, è fissato in 300 Bq/mc nei luoghi di lavoro.


Campo di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti ambienti in cui i lavoratori sono esposti al radon:

-  luoghi di lavoro sotterranei;

-  luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra e ricompresi in un apposito piano che deve essere predisposto da ciascuna Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Detto piano, che ricomprende le aree in cui viene stimato che la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, deve essere predisposto entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon, il quale deve essere a sua volta adottato entro il 27 agosto 2021;

-  luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d’azione del radon (che sarà adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto);

-  stabilimenti termali.


Temporalità per la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria

E’ previso l’obbligo per l’esercente di dover completare la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, entro ventiquattro mesi decorrenti:

-  dall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;

-  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

    -  del Piano nazionale d’azione del radon, per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate in detto documento;

     -  dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra (che saranno definite entro

        ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale);

-  dall’inizio dell’attività, se questa è successiva ai termini sopra previsti).


Obblighi previsti per l’esercente nel caso in cui non si superi la concentrazione media annua del radon in aria

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata non superi il livello massimo di riferimento di 300 Bq mc, è previsto l’obbligo per l’esercente di:

-  elaborare e conservare per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale - DVR;

-  ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi:

     -  di manutenzione straordinaria dell’edificio;

     -  di restauro e di risanamento conservativo;

     -  interventi di ristrutturazione edilizia

che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o volti a migliorare l’isolamento termico.


Obblighi previsti per l’esercente nel caso in cui si superi la concentrazione media annua del radon in aria

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq mc, è previsto l’obbligo per l’esercente di porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.


Le misure correttive devono essere:

-  completate entro due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto, che ha effettuato la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon;

-  verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante l’effettuazione di una nuova misurazione.

Nel caso in cui la nuova misurazione evidenzi che la concentrazione del radon:

è inferiore a 300 Bq mc, l’esercente deve:

     -  garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive adottate;

     -  ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale;

è rimasta superiore a 300 Bq mc, nonostante l’adozione delle misure correttive, l’esercente deve far effettuare da un esperto di radioprotezione, la misurazione della dose d’efficacia annua, il cui livello di riferimento è stato determinato in 6 mSv.

Nel caso la valutazione della dose efficace annua risulta essere:

inferiore al livello di riferimento, l’esercente deve:

    -  tenere sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintantoché le ulteriori misure correttive adottate non riducano la concentrazione media annua di attività di radon nell’aria;

    -  conservare i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni;

superiore al valore previsto, l’esercente deve adottare tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori . In vista della complessità delle disposizioni previste si consiglia di avvalersi della competenza dell’esperto di radioprotezione al fine di individuare correttamente le azioni che devono essere intraprese.


Comunicazione agli Enti preposti

Il Decreto in questione prevede che nel caso di superamento nei luoghi di lavoro del livello massimo di riferimento di 300 Bq mc, l’esercente deve inviare apposita comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio.

Agli stessi enti, al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive, deve essere inviata una ulteriore comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dei risultati delle misurazioni di verifica effettuate.

Le comunicazioni in questione devono essere inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni effettuate.


Soggetti abilitati ad effettuare la misurazione del Radon

La misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell’aria può essere effettuata solamente da servizi di dosimetria riconosciuti sulla base dei requisiti che saranno determinati con apposito Decreto, e dovranno essere eseguite secondo le modalità di esecuzione stabilite dal decreto (di cui all’allegato II, punto 3, del decreto).

Nelle more dell’adozione del decreto di abilitazione dei soggetti ad effettuare la misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell’aria, sono riconosciuti competenti l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), l’INAIL, il laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Sanzioni

Il Decreto in questione prevede:

-  l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da € 2.000,00 ad € 15.000,00 per l’esercente che non effettua la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto:

    -  entro 24 mesi decorrenti:

    -  dall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;

    -  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

               -  dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra;

               -  del Piano nazionale d’azione del radon, per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate in detto documento;

    -  dall’inizio dell’attività, se questa è successiva ai termini previsti ai punti precedenti;

    -  alla conclusione dell’adozione di tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile (da effettuarsi entro i due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal

        servizio di dosimetria riconosciuto che ha effettuato la prima misurazione), nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq

       mc;

-  l’arresto da sei mesi ad un anno o con dell’ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 per l’esercente che non si avvale di un esperto di radioprotezione o non pone in essere le misure correttive indicate da questo, nel caso in cui nonostante l’adozione delle misure correttive la concentrazione del radon rimane comunque superiore a 300 Bq mc;

-  l’applicazione delle specifiche sanzioni previste per la mancata adozione di tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori , nel caso in cui:

     -  la concentrazione del radon è superiore a 300 Bq mc, nonostante l’adozione delle misure correttive;

     -  la misurazione della dose d’efficacia annua è superiore ai 6 mSv;

-  la sanzione amministrativa da € 2.000,00 ad € 10.000,00 per l’esercente che non invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio, l’apposita comunicazione:

     -  contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, nel caso di superamento del livello massimo di riferimento di 300 Bq mc;

     -  prevista a seguito della conclusione del termine dei due anni dall’attuazione delle misure correttive, nel caso di superamento del livello massimo di riferimento di 300 Bq mc;

-  la sanzione amministrativa da € 2.000,00 ad € 10.000,00 per l’esercente che non conserva per il periodo di:

     -  otto anni il documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili, nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata è pari o inferiore

         ai 300 Bq mc;

     -  dieci anni i risultati delle valutazioni nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata è superiore ai 300 Bq mc benché siano state adottate le misure correttive.

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