Il 6 aprile è entrato in vigore il DPR
13 febbraio 2017, n. 31, nuovo regolamento recante l'individuazione:
1.
degli interventi, che pur avendo ad
oggetto immobili ed aree di interesse paesaggistico, sono esclusi dall'obbligo
della previa autorizzazione paesaggistica
2.
degli interventi sottoposti ad
autorizzazione paesaggistica semplificata
3.
delle procedure per il rilascio di
quest'ultima.
Il DPR 13 febbraio 2017, n. 31, è stato
pubblicato sulla G.U. n. 68, del 22 marzo 2017 ed è entrato in vigore il
successivo 6 aprile.
Si riassumono, di seguito, i contenuti
salienti del nuovo provvedimento di semplificazione amministrativa.
1. Elenco di interventi/opere escluse
dall'autorizzazione paesaggistica
1.1
Le
esenzioni previste dal Codice (art. 149 D. Lgs. 42/2004)
Si
ricorda che l'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) già prevede le seguenti ipotesi di interventi/opere per i quali, pur
avendo ad oggetto immobili ed aree di interesse paesaggistico, non è richiesta
la corrispondente autorizzazione:
-
interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
-
interventi inerenti l'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre
che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del
territorio;
-
interventi inerenti il taglio
colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché
previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
1.2. Le esenzioni previste dal DPR 31/2017 ed operative dal 6 aprile
2017 (Allegato A)
A
sua volta, il DPR 31/2017 contiene nel relativo Allegato A un corposo elenco di
interventi del tutto esclusi dal previo rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, fra i quali si segnalano in particolare:
1) le
opere interne che non alterano
l’aspetto esteriore degli edifici, anche ove comportanti mutamento della
destinazione d’uso (A.1);
2) gli
interventi sui prospetti o sulle
coperture degli edifici, eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del
colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture esistenti (es. rifacimento
intonaci, tinteggiature, manutenzione balconi, terrazze, scale esterne,
integrazione o costituzione di finiture esterne o manufatti, ecc.) (A.2);
3) gli
interventi con finalità di consolidamento
statico di edifici, compresi quelli necessari per il miglioramento o
l’adeguamento a fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle
caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento,
alla volumetria e all’altezza dell’edificio (A.3);
4) l'installazione di pannelli solari
(termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove
posti su coperture piane e non visibili dagli spazi pubblici esterni, oppure
integrati nelle coperture o posti in aderenza alle stesse, con stessa
inclinazione ed orientamento della falda, purché non si tratti di edifici
considerati ville, ovvero compresi in giardini o parchi di non comune bellezza
o costituenti complessi di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed
i nuclei storici (A.6);
5) gli
interventi di manutenzione, sostituzione
e adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del
terreno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei
materiali e delle finiture esistenti, che non interessano immobili vincolati
con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004
(A.13);
6) le
opere e gli interventi edilizi eseguiti
in variante a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici, che non
eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura,
superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime (cd. tolleranza del 2%)
(A.31).
1.3 Le esenzioni previste dal DPR 31/2017 ma non
ancora operative (art. 4)
Sono,
altresì, esclusi dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica i
seguenti interventi, purché nel provvedimento di vincolo, oppure nel piano
paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d'uso finalizzate ad
assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico (in assenza di tali prescrizioni, gli stessi
interventi sono per ora soggetti al regime dell'autorizzazione paesaggistica
semplificata):
Interventi di cui all'Allegato A
-
A.2, ultimo periodo (realizzazione o
modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, qualora interessino i
beni vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del
D. Lgs. 42/2004);
-
A.5 (installazione di impianti
tecnologici esterni effettuate su prospetti secondari o in spazi pertinenziali
interni o in posizioni non visibili dallo spazio pubblico, purché non
soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio, qualora riguardino immobili
vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D.
Lgs. 42/2004);
-
A.7 (installazione di
microgeneratori eolici, qualora interessino immobili vincolati con decreto
ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004);
-
A.13 (manutenzione, sostituzione o
adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del
terreno, qualora riguardino immobili vincolati con decreto ministeriale o
regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004);
-
A.14 (sostituzione o messa a dimora di
alberi ed arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, se
riferiti a immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi
dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004).
Interventi di cui all'Allegato B
-
B.6 (superamento barriere
architettoniche mediante realizzazione di rampe con dislivello
superiore a 60 cm, realizzazione di ascensori esterni che alterano la sagoma
dell’edifico e sono visibili dallo spazio pubblico);
-
B.13 (opere urbanizzazione primaria
previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici);
-
B.26 (verande e strutture esterne,
che configurano spazi chiusi funzionali ad attività economiche);
-
B.36 (posa in opera cartelli,
insegne pubblicitarie non temporanee, di dimensioni inferiori a 18 mq.).
Le stesse tipologie di intervento sopra indicate e contenute
nell'allegato B (B.6, B.13, B.26 e B.36) sono esonerate dal previo rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, seppur semplificata, anche nel caso di
appositi accordi di pianificazione conclusi dalla singola Regione con il
Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti locali.
Tali
accordi di collaborazione rappresentano uno strumento innovativo di regolazione
dei rapporti fra il Ministero dei beni culturali, le Regioni e gli enti locali
in presenza di tipologie di intervento che coinvolgono competenze proprie delle
autonomie territoriali. A tal fine il Ministro dei beni culturali, con decreto,
dovrà approvare le regole relative alla struttura e ai contenuti degli accordi
di collaborazione (art. 6).
2.
Elenco di interventi/opere soggette ad autorizzazione paesaggistica
semplificata
2.1 Interventi ed opere di cui all'Allegato B
A
norma dell'art. 3 del DPR 31/2017, sono soggetti al procedimento autorizzatorio
semplificato gli interventi e le opere "di lieve entità", elencati
nell'Allegato B del nuovo Regolamento.
Tra
questi, si segnalano in particolare:
1) gli
incrementi di volume non superiore al 10% della volumetria originaria e
comunque non superiori a 100 mc, nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (B.1);
2) la
realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto,
riguardanti immobili vincolati con decreto ministeriale/regionale, nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle
finiture (B.2);
3) gli
interventi sui prospetti comportanti alterazione dell’aspetto esteriore
degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es.
realizzazione/riconfigurazione aperture esterne, realizzazione, modifica o
chiusura di balconi o terrazze, realizzazione scale esterne, ecc.) (B.3);
4) gli
interventi sulle coperture comportanti alterazione dell’aspetto esteriore
degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali, delle finiture (es. rifacimento manto del tetto con materiali
diversi, modifiche della inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici
solari, inserimento di canne fumarie o comignoli, ecc.) (B.4);
5) gli
interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al
contenimento dei consumi energetici degli edifici laddove comportanti
innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, nei materiali di finitura
o di rivestimento preesistenti (B.5);
6) l'installazione
di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, su prospetti
prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio
pubblico, oppure l'installazione di impianti non integrati nella configurazione
esterna degli edifici, oppure qualora le installazioni riguardino immobili
vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D.
Lgs. 42/2004 (B7);
7) l'installazione
di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici,
purché integrati nelle coperture o posti in aderenza alle stesse, qualora
riguardino edifici vincolati con decreto ministeriale o regionale, oppure
l'installazione di pannelli solari su coperture piane in posizioni visibili
dagli spazi pubblici esterni (B.8);
8) le
opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già
valutati ai fini paesaggistici e non oggetto di accordi di collaborazione tra
Ministero, Regione ed Enti locali, o di specifica disciplina del piano
paesaggistico (B.13);
9) la
demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi in genere
privi di interesse architettonico, storico o testimoniale (B.15);
10) la
demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, con volumetria,
sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelli preesistenti, esclusi gli
immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a e b) del D.lgs.
42/2004 (ossia immobili vincolati con decreto e aventi cospicui caratteri di
bellezza naturale o memoria storica, ville, ecc.) (B.41).
2.2. Semplificazione per il rinnovo delle
autorizzazioni paesaggistiche (art. 7)
Oltre
agli interventi "di lieve entità" indicati nell'Allegato B, a norma
dell'art. 7 del DPR 31/2017 sono assoggettate a procedimento semplificato anche
le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, seppure di tipo
"ordinario" (cioè non semplificato), qualora:
-
l’autorizzazione non sia scaduta da più
di 1 anno e riguardi interventi in tutto o in parte non eseguiti;
-
il progetto risulti conforme a quanto
in precedenza autorizzato e alle prescrizioni di tutela eventualmente
sopravvenute.
Nei
casi sopra descritti l'istanza di rinnovo, qualora non vengano richieste
variazioni progettuali o non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di
tutela, non deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata.
Si ricorda che in precedenza il rinnovo era sottoposto a procedura ordinaria in
base all’art. 146 del Codice.
3.
La procedura autorizzatoria semplificata
3.1 La semplificazione documentale (art. 8)
Il
Dpr 31/2017, a differenza del precedente Regolamento (Dpr 139/2010), contiene:
-
un modello fac-simile di domanda di
autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C);
-
un modello fac-simile di relazione
paesaggistica semplificata da allegare alla domanda insieme agli elaborati
progettuali (allegato D).
3.2 L'Ufficio al quale deve essere presentata la
domanda (art. 9)
L'art.
9 del DPR 31/2017 individua, alternativamente, i seguenti
Uffici/amministrazioni:
- SUE (Sportello unico edilizia)
ex art. 5 DPR 380/2001 per autorizzazione paesaggistica
quale atto presupposto di un titolo edilizio per attività non produttiva
- SUAP (Sportello unico attività
produttive) ex art. 2 DPR 160/2010 per autorizzazione paesaggistica
quale atto presupposto di un titolo edilizio per attività produttiva
- Amministrazione procedente (Regione o ente da questa delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) per autorizzazione paesaggistica
non connessa ad alcuna attività subordinata a specifico titolo edilizio (es.
tagli colturali, forestazione, ecc., ovvero attività edilizia libera di cui
all’art. 6 DPR 380/2001).
3.3 La Procedura semplificata (art. 11)
Il procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica semplificata è disciplinato dall'art. 11 del
DPR 31/2017 e può essere così schematizzato:
a)
Interventi
od opere richiedenti soltanto il titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione
paesaggistica semplificata
b)
Interventi
od opere richiedenti uno o più atti di assenso comunque denominati, oltre al
titolo abilitativo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica semplificata
A
norma dell'art. 11, comma 2, del DPR 31/2017, nel caso in cui l'intervento o le
opere richiedono uno o più atti di assenso comunque denominati, in aggiunta al
titolo abilitativo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica semplificata,
l'amministrazione procedente (SUE o SUAP) indice la conferenza di servizi, ai
sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (sul riordino della
disciplina in materia di conferenza di servizi, operato con il D. Lgs. 127/2016).
Il
citato art. 11, comma 2, precisa, altresì, che nel caso di obbligatorio ricorso
alla conferenza di servizi "i termini previsti per le amministrazioni
preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati".
Ne consegue che il termine di 90 gg.,ordinariamente assegnato a
tali amministrazioni dall'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della legge 241/1990
(Conferenza semplificata) e dall'art. 14-ter, comma 2, della stessa legge
(Conferenza simultanea) è, nel caso di autorizzazione paesaggistica
semplificata, ridotto a 45 gg., al pari delle restanti Amministrazioni
coinvolte nella conferenza di servizi.
c)
Interventi
od opere soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e relativi ad
edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica ed artistica (Parte II^
del D. Lgs. 42/2004)
In
questo caso, l'art. 16 del DPR 31/2017 stabilisce che:
-
l'interessato presenta un'unica istanza
relativa ad entrambi i titoli abilitativi
-
la Soprintendenza competente si
pronuncia con un unico atto a contenuto ed efficacia plurimi, recante sia le
valutazioni relative alla tutela storica, artistica ed archeologica, sia le
valutazioni relative alla tutela paesaggistica.
3.4 Il termine per la conclusione del procedimento
A
norma dell'art. 10 del DPR 31/2017 il procedimento autorizzatorio semplificato
si conclude con un provvedimento
adottato entro il termine tassativo di 60 gg. dal ricevimento della domanda
da parte dell'amministrazione procedente, provvedimento che deve essere
immediatamente comunicato al richiedente.
3.5 Natura dell'autorizzazione paesaggistica
semplificata e sua efficacia
L'art.
11, comma 11, del DPR 31/2017 richiama espressamente l’art. 146, comma 4 D.
Lgs. 42/2004.
Quest'ultima disposizione stabilisce che "L'autorizzazione
paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Fuori dai casi di cui all' articolo 167 , commi 4 e 5 (ndr: accertamento di
compatibilità paesaggistica), l'autorizzazione non può essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il
quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo
la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno
che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato".
4.
Il regime sanzionatorio
A norma dell'art. 17 del DPR 31/2017, nel caso di violazione
degli obblighi previsti dal Regolamento in esame:
1) resta
ferma la responsabilità penale, disciplinata dall'art. 181 del D. Lgs. 42/2004
(responsabilità penale che, peraltro, viene meno nel caso di accertamento della
compatibilità paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 181,
comma 1-ter e dell'art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. 42/2004)
2) trova
applicazione l'istituto dell'accertamento della compatibilità paesaggistica,
al quale può essere fatto ricorso nei casi di
-
lavori, realizzati in assenza o
difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente
realizzati
-
impiego di materiali in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica
-
lavori comunque configurabili quali
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' art. 3 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380.
L'art. 17 del DPR 31/2017 stabilisce, altresì, che, nei casi di
violazione degli obblighi previsti in materia di autorizzazione paesaggistica
semplificata, l'autorità competente alla gestione del vincolo ed il
Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni relative all'accertamento della
compatibilità paesaggistica, dispongono la rimessione in pristino solo quando
non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano di
pervenire all'accertamento della citata compatibilità.
Viene, infine, chiarito che è in ogni caso impedita la rimessione
in pristino nel caso di interventi ed opere che in base al nuovo Regolamento
non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati
anteriormente al 6 aprile 2017, purché non soggetti ad altro titolo abilitativo
all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica (ad es.: attività edilizia libera
di cui all’art. 6 Dpr 380/2001).