Il 6 aprile è entrato in vigore il DPR 13 febbraio 2017, n. 31, nuovo regolamento recante l'individuazione:

1.  degli interventi, che pur avendo ad oggetto immobili ed aree di interesse paesaggistico, sono esclusi dall'obbligo della previa autorizzazione paesaggistica

2.  degli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata

3.  delle procedure per il rilascio di quest'ultima.

Il DPR 13 febbraio 2017, n. 31, è stato pubblicato sulla G.U. n. 68, del 22 marzo 2017 ed è entrato in vigore il successivo 6 aprile.

Si riassumono, di seguito, i contenuti salienti del nuovo provvedimento di semplificazione amministrativa.

1. Elenco di interventi/opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica

1.1  Le esenzioni previste dal Codice (art. 149 D. Lgs. 42/2004)

Si ricorda che l'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) già prevede le seguenti ipotesi di interventi/opere per i quali, pur avendo ad oggetto immobili ed aree di interesse paesaggistico, non è richiesta la corrispondente autorizzazione:

-  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

-  interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

-  interventi inerenti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

1.2. Le esenzioni previste dal DPR 31/2017 ed operative dal 6 aprile 2017 (Allegato A)

A sua volta, il DPR 31/2017 contiene nel relativo Allegato A un corposo elenco di interventi del tutto esclusi dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, fra i quali si segnalano in particolare:

1)  le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso (A.1);

2)  gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture esistenti (es. rifacimento intonaci, tinteggiature, manutenzione balconi, terrazze, scale esterne, integrazione o costituzione di finiture esterne o manufatti, ecc.) (A.2);

3)  gli interventi con finalità di consolidamento statico di edifici, compresi quelli necessari per il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, alla volumetria e all’altezza dell’edificio (A.3);

4)  l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e non visibili dagli spazi pubblici esterni, oppure integrati nelle coperture o posti in aderenza alle stesse, con stessa inclinazione ed orientamento della falda, purché non si tratti di edifici considerati ville, ovvero compresi in giardini o parchi di non comune bellezza o costituenti complessi di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (A.6);

5)  gli interventi di manutenzione, sostituzione e adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, che non interessano immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 (A.13);

6)  le opere e gli interventi edilizi eseguiti in variante a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici, che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime (cd. tolleranza del 2%) (A.31).

1.3 Le esenzioni previste dal DPR 31/2017 ma non ancora operative (art. 4)

Sono, altresì, esclusi dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi, purché nel provvedimento di vincolo, oppure nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d'uso finalizzate ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico (in assenza di tali prescrizioni, gli stessi interventi sono per ora soggetti al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata):

Interventi di cui all'Allegato A

-  A.2, ultimo periodo (realizzazione o modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, qualora interessino i beni vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004);

-  A.5 (installazione di impianti tecnologici esterni effettuate su prospetti secondari o in spazi pertinenziali interni o in posizioni non visibili dallo spazio pubblico, purché non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio, qualora riguardino immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004);

-  A.7 (installazione di microgeneratori eolici, qualora interessino immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004);

-  A.13 (manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, qualora riguardino immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004);

-  A.14 (sostituzione o messa a dimora di alberi ed arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, se riferiti a immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004).

Interventi di cui all'Allegato B

-  B.6 (superamento barriere architettoniche mediante realizzazione di rampe con dislivello superiore a 60 cm, realizzazione di ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edifico e sono visibili dallo spazio pubblico);

-  B.13 (opere urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici);

-  B.26 (verande e strutture esterne, che configurano spazi chiusi funzionali ad attività economiche);

-  B.36 (posa in opera cartelli, insegne pubblicitarie non temporanee, di dimensioni inferiori a 18 mq.).

Le stesse tipologie di intervento sopra indicate e contenute nell'allegato B (B.6, B.13, B.26 e B.36) sono esonerate dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, seppur semplificata, anche nel caso di appositi accordi di pianificazione conclusi dalla singola Regione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti locali.

Tali accordi di collaborazione rappresentano uno strumento innovativo di regolazione dei rapporti fra il Ministero dei beni culturali, le Regioni e gli enti locali in presenza di tipologie di intervento che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. A tal fine il Ministro dei beni culturali, con decreto, dovrà approvare le regole relative alla struttura e ai contenuti degli accordi di collaborazione (art. 6).

2. Elenco di interventi/opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata

2.1 Interventi ed opere di cui all'Allegato B

A norma dell'art. 3 del DPR 31/2017, sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi e le opere "di lieve entità", elencati nell'Allegato B del nuovo Regolamento.

Tra questi, si segnalano in particolare:

1)  gli incrementi di volume non superiore al 10% della volumetria originaria e comunque non superiori a 100 mc, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (B.1);

2)  la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, riguardanti immobili vincolati con decreto ministeriale/regionale, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (B.2);

3)  gli interventi sui prospetti comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es. realizzazione/riconfigurazione aperture esterne, realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze, realizzazione scale esterne, ecc.) (B.3);

4)  gli interventi sulle coperture comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es. rifacimento manto del tetto con materiali diversi, modifiche della inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, inserimento di canne fumarie o comignoli, ecc.) (B.4);

5)  gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti (B.5);

6)  l'installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, oppure l'installazione di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici, oppure qualora le installazioni riguardino immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 (B7);

7)  l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nelle coperture o posti in aderenza alle stesse, qualora riguardino edifici vincolati con decreto ministeriale o regionale, oppure l'installazione di pannelli solari su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni (B.8);

8)  le opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici e non oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero, Regione ed Enti locali, o di specifica disciplina del piano paesaggistico (B.13);

9)  la demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi in genere privi di interesse architettonico, storico o testimoniale (B.15);

10)  la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelli preesistenti, esclusi gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a e b) del D.lgs. 42/2004 (ossia immobili vincolati con decreto e aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o memoria storica, ville, ecc.) (B.41).

2.2. Semplificazione per il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 7)

Oltre agli interventi "di lieve entità" indicati nell'Allegato B, a norma dell'art. 7 del DPR 31/2017 sono assoggettate a procedimento semplificato anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, seppure di tipo "ordinario" (cioè non semplificato), qualora:

-  l’autorizzazione non sia scaduta da più di 1 anno e riguardi interventi in tutto o in parte non eseguiti;

-  il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Nei casi sopra descritti l'istanza di rinnovo, qualora non vengano richieste variazioni progettuali o non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela, non deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata.
Si ricorda che in precedenza il rinnovo era sottoposto a procedura ordinaria in base all’art. 146 del Codice.

3. La procedura autorizzatoria semplificata

3.1 La semplificazione documentale (art. 8)

Il Dpr 31/2017, a differenza del precedente Regolamento (Dpr 139/2010), contiene:

-  un modello fac-simile di domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C);

-  un modello fac-simile di relazione paesaggistica semplificata da allegare alla domanda insieme agli elaborati progettuali (allegato D).

3.2 L'Ufficio al quale deve essere presentata la domanda (art. 9)

L'art. 9 del DPR 31/2017 individua, alternativamente, i seguenti Uffici/amministrazioni:

- SUE (Sportello unico edilizia) ex art. 5 DPR 380/2001 per autorizzazione paesaggistica quale atto presupposto di un titolo edilizio per attività non produttiva

- SUAP (Sportello unico attività produttive) ex art. 2 DPR 160/2010 per autorizzazione paesaggistica quale atto presupposto di un titolo edilizio per attività produttiva

- Amministrazione procedente (Regione o ente da questa delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) per autorizzazione paesaggistica non connessa ad alcuna attività subordinata a specifico titolo edilizio (es. tagli colturali, forestazione, ecc., ovvero attività edilizia libera di cui all’art. 6 DPR 380/2001).

3.3 La Procedura semplificata (art. 11)

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata è disciplinato dall'art. 11 del DPR 31/2017 e può essere così schematizzato:

a)  Interventi od opere richiedenti soltanto il titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica semplificata

b)  Interventi od opere richiedenti uno o più atti di assenso comunque denominati, oltre al titolo abilitativo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica semplificata

A norma dell'art. 11, comma 2, del DPR 31/2017, nel caso in cui l'intervento o le opere richiedono uno o più atti di assenso comunque denominati, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica semplificata, l'amministrazione procedente (SUE o SUAP) indice la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (sul riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, operato con il D. Lgs. 127/2016).

Il citato art. 11, comma 2, precisa, altresì, che nel caso di obbligatorio ricorso alla conferenza di servizi "i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati". Ne consegue che il termine di 90 gg.,ordinariamente assegnato a tali amministrazioni dall'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della legge 241/1990 (Conferenza semplificata) e dall'art. 14-ter, comma 2, della stessa legge (Conferenza simultanea) è, nel caso di autorizzazione paesaggistica semplificata, ridotto a 45 gg., al pari delle restanti Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi.

c)  Interventi od opere soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e relativi ad edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica ed artistica (Parte II^ del D. Lgs. 42/2004)

In questo caso, l'art. 16 del DPR 31/2017 stabilisce che:

-  l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi

-  la Soprintendenza competente si pronuncia con un unico atto a contenuto ed efficacia plurimi, recante sia le valutazioni relative alla tutela storica, artistica ed archeologica, sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica.

3.4 Il termine per la conclusione del procedimento

A norma dell'art. 10 del DPR 31/2017 il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento adottato entro il termine tassativo di 60 gg. dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al richiedente.

3.5 Natura dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e sua efficacia

L'art. 11, comma 11, del DPR 31/2017 richiama espressamente l’art. 146, comma 4 D. Lgs. 42/2004.

Quest'ultima disposizione stabilisce che "L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all' articolo 167 , commi 4 e 5 (ndr: accertamento di compatibilità paesaggistica), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato".

4. Il regime sanzionatorio

A norma dell'art. 17 del DPR 31/2017, nel caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento in esame:

1)  resta ferma la responsabilità penale, disciplinata dall'art. 181 del D. Lgs. 42/2004 (responsabilità penale che, peraltro, viene meno nel caso di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 181, comma 1-ter e dell'art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. 42/2004)

2)  trova applicazione l'istituto dell'accertamento della compatibilità paesaggistica, al quale può essere fatto ricorso nei casi di

-  lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

-  impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica

-  lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

L'art. 17 del DPR 31/2017 stabilisce, altresì, che, nei casi di violazione degli obblighi previsti in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, l'autorità competente alla gestione del vincolo ed il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni relative all'accertamento della compatibilità paesaggistica, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano di pervenire all'accertamento della citata compatibilità.

Viene, infine, chiarito che è in ogni caso impedita la rimessione in pristino nel caso di interventi ed opere che in base al nuovo Regolamento non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati anteriormente al 6 aprile 2017, purché non soggetti ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica (ad es.: attività edilizia libera di cui all’art. 6 Dpr 380/2001).

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